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Messaggio INPS 2545/2021

Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Istruzioni operative

Pubblicato: 07/07/2021 In vigore dal: 07/07/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel periodo dell'emergenza COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2545/2021 stabilisce che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza epidemiologica, la retribuzione lorda deve essere calcolata considerando i dodici mesi precedenti gennaio 2020, neutralizzando completamente il periodo pandemico. Questa disposizione si applica alle aziende del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che hanno già ricevuto autorizzazioni per prestazioni riferite al periodo COVID-19 e che devono adeguare i dati retributivi alle nuove modalità di calcolo.

Le aziende interessate devono trasmettere i nuovi dati retributivi attraverso il portale INPS, previa dichiarazione di responsabilità del titolare o legale rappresentante resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, inviata via PEC alla filiale competente. La trasmissione avviene in formato xml attraverso i "Servizi Online" del portale INPS, selezionando la domanda originaria dalla voce "Invio dati".

Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati, l'INPS procede al ricalcolo dell'importo della prestazione spettante. Se emergono differenze rispetto alle mensilità già pagate, le somme a credito vengono erogate o quelle a debito recuperate sulle rate residue successive. Nel fascicolo previdenziale del cittadino sarà visibile l'informazione del ricalcolo effettuato.

Per le domande relative a periodi non ricadenti nell'emergenza COVID-19, rimangono valide le modalità illustrate nella circolare 132/2016, secondo cui la retribuzione lorda è la media delle voci fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci contrattuali con carattere di continuità dei dodici mesi precedenti l'istanza, escludendo i compensi per lavoro straordinario.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 08-07-2021 Messaggio n. 2545 OGGETTO: Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Istruzioni operative Con il messaggio n. 1336/2021 sono state illustrate le modalità di calcolo della retribuzione lorda di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il citato messaggio ha chiarito che, considerata la grave situazione economica che ha investito il settore, a causa della crisi pandemica, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento. Lo stesso messaggio ha dunque precisato che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda dovrà riferirsi ai dodici mesi precedenti gennaio 2020. Tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, dovranno pertanto adeguare le retribuzioni medesime alle disposizioni del messaggio n. 1336/2021, provvedendo altresì alla trasmissione delle stesse secondo le modalità di seguito specificate. La trasmissione dei nuovi dati retributivi dovrà riguardare gli stessi lavoratori dell’istanza originaria di accesso e potrà essere effettuata avvalendosi del medesimo canale telematico utilizzato per l’invio della domanda. L’invio delle nuove retribuzioni dovrà essere sempre preceduto da una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati dichiarati, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che andrà comunicata con PEC al seguente indirizzo: filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it. L’operatore della Filiale Metropolitana di Roma Eur, ricevuta tale dichiarazione di responsabilità aziendale, autorizzerà l’invio telematico del nuovo flusso di dati. La trasmissione telematica potrà avvenire collegandosi, previa autenticazione, ai “Servizi Online” del portale INPS, alla voce “Servizi per le aziende e consulenti”, opzione “invio domande assegno emergenziale”. La domanda rispetto alla quale si intende effettuare l’invio dei nuovi dati andrà selezionata tra le domande in lavorazione presenti alla voce “Invio dati” del menu. Dopo avere selezionato la domanda sarà possibile caricare e inviare il file in formato xml, contenente l’elenco dei beneficiari e i relativi dati retributivi. Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati pervenuti, si procederà al ricalcolo dell’importo della prestazione integrativa spettante e, qualora rispetto alle mensilità complessivamente pagate al lavoratore dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno, rispettivamente erogate/recuperate sulle successive rate mensili residue spettanti. Nel dettaglio dei pagamenti, consultabile dal lavoratore sul fascicolo previdenziale del cittadino, sarà esposta l’informazione dell’avvenuto ricalcolo sulla/e rata/e mensile/i pagata/e. Nei casi in cui l’ammontare complessivo scaturente dai ricalcoli non dovesse trovare sufficiente capienza nell’importo inizialmente deliberato, quest’ultimo andrà integrato, per l’eccedenza, con apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Le modalità di trasmissione sopra descritte dovranno essere utilizzate anche con riferimento alle domande ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, che non risultino ancora autorizzate. In riferimento alle domande relative a periodi non ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021 (da gennaio 2020 alla fine dell’emergenza), si confermano le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento illustrate nella circolare n. 132/2016, secondo cui detta retribuzione deve essere pari alla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. I dati trasmessi a corredo delle predette domande potranno essere oggetto di eventuali rettifiche da parte dell’azienda esclusivamente nelle ipotesi in cui queste siano giustificate da errori commessi in fase di compilazione del file in formato xml, tempestivamente segnalati all’Istituto. Si ricorda, infatti, che le componenti retributive per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono nell’esclusiva disponibilità dell’azienda che ne cura il trattamento e la loro comunicazione all’Istituto, dichiarandone, sotto la propria responsabilità, la veridicità e la piena conformità ai criteri di calcolo normativamente previsti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2545/2021 riguarda il calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel settore aereo, con particolare attenzione alla neutralizzazione del periodo COVID-19 e alle modalità di trasmissione telematica dei dati retributivi. Commercialisti e responsabili risorse umane devono consultare questa normativa per la corretta determinazione della base imponibile delle prestazioni integrative, la dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e il ricalcolo delle mensilità già erogate in caso di difformità rispetto ai criteri normativamente previsti.

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