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Messaggio INPS 2521/2019

Prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora. Chiarimenti al messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019

Pubblicato: 03/07/2019 In vigore dal: 03/07/2019 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito alle persone senza fissa dimora secondo l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2521/2019 chiarisce che le persone senza fissa dimora hanno diritto alle prestazioni assistenziali a sostegno del reddito, a condizione che siano iscritte all'anagrafe di un Comune italiano, anche con una residenza "fittizia". Questo diritto si applica a tutte le prestazioni assistenziali indicate nella normativa, incluso l'assegno di maternità dello Stato per lavoratori atipici e discontinui. Il requisito fondamentale è la residenza nel territorio italiano annotata nei registri anagrafici comunali: non è necessaria una dimora effettiva, ma l'iscrizione anagrafica nel Comune dove la persona ha stabilito il proprio domicilio. Le persone senza fissa dimora devono aver ottemperato agli obblighi previsti dalla legge 1228/1954, come modificata dalla legge 94/2009, per ottenere questa residenza fittizia. Il messaggio sottolinea che il riconoscimento di tali prestazioni non deve essere disconosciuto sulla base della mancanza di una fissa dimora, purché sussista la regolare iscrizione anagrafica.

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Riferimento normativo

Prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora. Chiarimenti al messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 04-07-2019 Messaggio n. 2521 OGGETTO: Prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora. Chiarimenti al messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 1. Premessa Con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 sono state date le prime indicazioni operative per gestire l’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati irreperibili che a quelli senza fissa dimora. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, successivamente alla pubblicazione del messaggio, sono pervenute richieste di chiarimento che rendono necessarie alcune precisazioni, al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali in contrasto con il vigente quadro normativo in materia di persone senza fissa dimora. 2. Prestazioni a sostegno del reddito per le persone senza fissa dimora Le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Come chiarito nel citato messaggio n. 689/2019, presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, così come indicate al paragrafo 2 del messaggio medesimo, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune. Di conseguenza anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il messaggio INPS 2521/2019 riguarda le prestazioni assistenziali e il diritto alla residenza anagrafica per persone senza fissa dimora, applicando i principi della legge 1228/1954 sulla residenza fittizia. Consulenti e operatori INPS devono considerare l'iscrizione anagrafica come presupposto essenziale per l'accesso alle prestazioni a sostegno del reddito, indipendentemente dalla situazione abitativa effettiva del beneficiario.

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