Quali sono le scadenze e le modalità di pagamento per le prime erogazioni dell'Assegno di Inclusione (ADI) a partire da gennaio 2024?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 25/2024 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dell'Assegno di Inclusione, la nuova misura di sostegno al reddito entrata in vigore il 1° gennaio 2024. La normativa si applica a tutti i nuclei familiari che presentano domanda ADI a partire dal 18 dicembre 2023 e stabilisce un calendario differenziato di pagamenti in base alla data di presentazione della domanda e alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024 con PAD sottoscritto nella stessa data, i pagamenti iniziano dal 26 gennaio; per quelle presentate tra l'8 e il 31 gennaio, il primo pagamento è previsto dal 15 febbraio (con riconoscimento retroattivo di gennaio); per le domande successive, il pagamento decorre dal 15 del mese successivo alla sottoscrizione del PAD. È fondamentale sottolineare che la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale è condizione imprescindibile per accedere al beneficio: in sua assenza, la domanda non può essere messa in pagamento, e in caso di sottoscrizione tardiva, il riconoscimento del beneficio slitterà al mese successivo. Inoltre, dopo l'approvazione della domanda, il nucleo familiare deve presentarsi presso i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD e successivamente ogni 90 giorni, pena la sospensione del beneficio.
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Riferimento normativo
Domande di Assegno di inclusione (ADI) - Disposizioni per i Primi pagamenti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-01-2024
Messaggio n. 25
OGGETTO: Domande di Assegno di inclusione (ADI) - Disposizioni per i Primi
pagamenti
Domande di ADI- primi pagamenti
Com’è noto, dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per l’accesso
alla nuova misura dell’Assegno di Inclusione istituita con decreto-legge 4 maggio 2023,
n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85 a decorrere dal 1°gennaio
2024.
Secondo quanto previsto con la circolare n.105 del 16 dicembre 2023, per le domande
presentate entro il mese di gennaio 2024, con il Patto di attivazione (PAD) sottoscritto entro lo
stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria, l’erogazione del beneficio potrà essere
riconosciuto dal mese di gennaio medesimo.
Dal mese di gennaio 2024 verranno, pertanto, avviate le verifiche istruttorie sulle prime
domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:
per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale
sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti
verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024;
per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con
PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento
della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio;
dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio);
pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche
della mensilità di gennaio;
Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande
presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15
del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i
successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.
Presentazione Sottoscrizione Esito Primo Pagamento Decorrenza
domanda PAD positivo pagamento successiva beneficio
istruttoria mensilità
Dal 18 fino al 7 gennaio Dal 26 Dal 27 gennaio
dicembre al 7 gennaio 2024 gennaio febbraio
gennaio 2024
dall’8 gennaio entro il 31 febbraio Dal 15 dal 27 gennaio
al 31 gennaio gennaio febbraio febbraio
pagamento pagamento
mensilità mensilità di
competenza febbraio /
gennaio dal 27 del
mese i
successivi
pagamenti
di
competenza
Dal 1 febbraio entro il 29 marzo Dal 15 dal 27 aprile marzo
al 29 febbraio febbraio (entro marzo pagamento
ultimo giorno mensilità di
del mese) aprile / dal
27 del mese
i successivi
pagamenti
di
competenza
Per le domande presentate nei mesi successivi sono valide le regole esposte sulla
riga precedente
Si ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda ADI,
effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e
sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.
In caso di assenza di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), non si potrà
procedere alla messa in pagamento della domanda e in caso di sottoscrizione tardiva del PAD,
come per tutti gli altri casi, il riconoscimento del beneficio potrà decorrere, secondo lo schema
sopra riportato, solo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD stesso.
Per tale motivo è stata effettuata una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti
la misura per i quali non risulti ancora sottoscritto un Patto di attivazione. Il messaggio è stato
pubblicato sul portale Patronati, ed è stata inviata tramite SMS una comunicazione a coloro che
risultano avere una domanda presentata senza Pad sottoscritto o che hanno una domanda
annullata e quindi ripresentata senza che sia stato sottoscritto ulteriormente un nuovo PAD,
come previsto.
Anche in caso di annullamento e nuova presentazione della domanda è richiesta, infatti, una
nuova sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo. Tali controlli e comunicazioni
proseguiranno anche per i prossimi mesi.
A seguito della verifica istruttoria positiva della domanda di accesso all’ADI, i dati del nucleo
verranno trasmessi ai Servizi Sociali affinché il nucleo familiare venga convocato per il primo
appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
Anche in assenza di convocazione, il nucleo familiare dovrà, comunque, presentarsi presso i
Servizi Sociali (entro lo stesso termine) e far registrare l’accesso nel Sistema informativo di
inclusione sociale e lavorativa (SIISL) da parte dei Servizi Sociali. In caso contrario, il beneficio
verrà sospeso sino a quando non risulterà effettuato l’accesso ai Servizi Sociali.
Successivamente, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI dovranno presentarsi presso i Servizi
Sociali ovvero presso i Centri per l’Impiego (se obbligati all’attivazione lavorativa), ogni
novanta giorni, per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa.
In caso contrario il beneficio verrà sospeso.
Tale prescrizione non si applica ai soggetti esonerati, ossia ai componenti del nucleo familiare
con disabilità, di età pari o superiore a sessant’anni o inseriti in percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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L'Assegno di Inclusione (ADI) è la misura di contrasto alla povertà che sostituisce il Reddito di Cittadinanza, disciplinata dal decreto-legge 48/2023. I professionisti che assistono nuclei familiari devono conoscere i requisiti di accesso, il Patto di Attivazione Digitale (PAD), l'iscrizione al Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e gli obblighi di presentazione presso i Servizi Sociali e i Centri per l'Impiego. La normativa prevede anche esoneri per soggetti con disabilità, over 60 e vittime di violenza di genere.
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