Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2491/2025

Chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Pubblicato: 24/08/2025 In vigore dal: 24/08/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti delle modifiche ai limiti ordinamentali sulla determinazione delle quote retributive di pensione per gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2491/2025 chiarisce come le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (articoli 1, commi 162-165) incidono sul calcolo delle pensioni retributive. In particolare, il limite ordinamentale è stato innalzato a 67 anni (allineato al requisito di vecchiaia), e le pubbliche amministrazioni possono ora trattenere i dipendenti oltre questo limite fino a 70 anni. La norma stabilisce che le nuove aliquote di rendimento (introdotte dalla legge di Bilancio 2024) non si applicano quando la risoluzione del rapporto avviene per raggiungimento dei limiti ordinamentali, mantenendo quindi le vecchie aliquote più favorevoli. Questa deroga vale sia per le dimissioni obbligatorie che per quelle volontarie prima della scadenza del periodo di trattenimento. Per i dipendenti che si dimettono tra 65 e 67 anni (prima del nuovo limite ordinamentale), invece, si applicano le nuove aliquote meno favorevoli. La disciplina si estende anche alle pensioni in cumulo e a quelle riconosciute dopo l'APE sociale, con specifiche regole per i lavoratori precoci che hanno maturato diritti entro il 31 dicembre 2023.

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Riferimento normativo

Chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2025 Messaggio n. 2491 OGGETTO: Chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Al paragrafo 1 della circolare n. 53 del 5 marzo 2025 sono state fornite indicazioni in materia di effetti pensionistici per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) derivanti dalla modifica della disciplina relativa ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025). Nello specifico è stato precisato che, per effetto dell’adeguamento dell’età per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67. Tanto rappresentato, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge di Bilancio 2025. In particolare, il citato articolo 1, comma 162, ha innalzato, a decorrere dall’anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Il successivo comma 165 del medesimo articolo 1, inoltre, ha introdotto la facoltà, per le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato. Tenuto conto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, si chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione. Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. Analogamente, le aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria. La medesima disciplina derogatoria trova applicazione altresì nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio. Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024. Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Il Direttore generale Valeria Vittimberga

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Le modifiche ai limiti ordinamentali di cui alla legge di Bilancio 2025 interessano direttamente il calcolo delle aliquote di rendimento per le casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), con implicazioni sulla determinazione delle quote retributive di pensione. Professionisti del settore previdenziale devono considerare l'interazione tra il nuovo limite ordinamentale a 67 anni, le nuove aliquote di rendimento della legge di Bilancio 2024, la facoltà di trattenimento fino a 70 anni, e le deroghe applicabili alle pensioni di vecchiaia, anticipate e in cumulo, nonché alle pensioni per lavoratori precoci.

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