Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2479/2020

Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili

Pubblicato: 16/06/2020 In vigore dal: 16/06/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede l'articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020 riguardo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e prestazioni di sostegno al reddito?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020 (decreto rilancio) ha introdotto una misura straordinaria di sospensione dei pignoramenti presso terzi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020. La norma si applica ai pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione e da altri soggetti autorizzati su somme dovute a titolo di stipendio, salario, indennità di lavoro, pensioni e prestazioni di sostegno al reddito (come NASpI, disoccupazione agricola, integrazioni salariali, malattia e maternità). Durante il periodo di sospensione, l'INPS non deve effettuare nuove trattenute o versamenti ai creditori pignoratizi, ma deve invece rendere disponibili al debitore le somme già trattenute tramite restituzione. Gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 rimangono acquisiti e non vengono rimborsati, mentre quelli effettuati dopo tale data devono essere restituiti al beneficiario. Al termine del periodo di sospensione (31 agosto 2020), gli accantonamenti vengono riattivati secondo le disposizioni vigenti sulle mensilità ancora in corso di pagamento.

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Riferimento normativo

Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17-06-2020 Messaggio n. 2479 Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili 1. Premessa Tra le misure urgenti di sostegno all’economia adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), ha previsto all’articolo 152 la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato. Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Ambito di applicazione Sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’elenco allegato (Allegato n. 1). Dato il tenore della norma, il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità: NASpI DISCOLL Disoccupazione Agricola Anticipazione NASpI TFR del Fondo di Garanzia. Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà) Malattia e maternità. 3. Gestione dei pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del terzo Durante il periodo interessato dalla sospensione di cui al citato articolo 152, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati nel paragrafo 2, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento. Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi. Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione. Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti. 4. Istruzioni contabili La sospensione dei pignoramenti di cui all’articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020, come illustrato nei paragrafi precedenti, determina, tra l’altro, la restituzione ai debitori delle somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito, tramite la procedura “Gestione Pagamenti a terzi”, che disporrà l’erogazione di quanto dovuto tramite la procedura accentrata dei pagamenti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La sospensione dei pignoramenti riguarda prestazioni a sostegno del reddito, accantonamenti presso terzi e obblighi di versamento all'Agente della riscossione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'impatto su NASpI, CIGO, CIGS, TFR e altre indennità sostitutive della retribuzione, nonché la gestione contabile delle restituzioni tramite la procedura centralizzata di pagamento dell'INPS.

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