Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura
Qual è la scadenza per richiedere il codice di autorizzazione relativo all'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi 306-308, della legge 178/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2478/2022 comunica che il termine ultimo per richiedere il codice di autorizzazione "2Q" (relativo all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale) è il 30 giugno 2022. Questa scadenza è legata alla cessazione di efficacia del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19", su cui la misura di esonero si fonda. Le richieste devono essere inoltrate all'INPS in tempo utile prima di tale data, poiché le strutture territoriali competenti non potranno più concedere il codice di autorizzazione successivamente al 30 giugno 2022. La misura si applica ai datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 178/2020, consentendo loro di beneficiare di un esonero contributivo previdenziale. Per l'esatta delimitazione dell'ambito applicativo, è necessario fare riferimento alla circolare INPS 30/2021 e al messaggio INPS 197/2022, che forniscono le indicazioni operative complete sulla richiesta e sulla corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.
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Riferimento normativo
Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-06-2022
Messaggio n. 2478
OGGETTO: Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non
richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del
termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura
L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro
che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. Con la
circolare n. 30/2021 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Con il successivo messaggio n. 197/2022, emanato in seguito alla pervenuta autorizzazione
della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021) sono state
fornite le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del
beneficio nelle denunce contributive.
Nel rinviare alla richiamata circolare n. 30/2021 e al messaggio n. 197/2022 per l’esatta
delimitazione dell’ambito di applicazione della misura, si rappresenta che in data 30 giugno
2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura in
trattazione.
Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, si
rappresenta che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” -
avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio
art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” - dovranno
essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
Le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del
suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 306-308, della legge 178/2020 è una misura di aiuto di Stato subordinata al Quadro Temporaneo COVID-19 e richiede l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q" presso l'INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la scadenza del 30 giugno 2022 per le richieste di autorizzazione, coordinando la gestione dell'esonero contributivo con le denunce previdenziali e i trattamenti di integrazione salariale.
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