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Messaggio INPS 2461/2024

Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Messaggio n. 2199/2024. Precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Pubblicato: 01/07/2024 In vigore dal: 01/07/2024 Documento ufficiale

Dove deve essere indicata la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria nel certificato JPN/IT 101 per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2461/2024 rettifica le indicazioni precedenti del Messaggio 2199/2024 riguardanti la documentazione dei lavoratori giapponesi inviati in distacco in Italia secondo l'Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. La copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria, quando il lavoratore rimane assicurato in Giappone per questo rischio, deve essere attestata nella sezione 6 del formulario JPN/IT 101 e non nella sezione 4 come precedentemente indicato. La sezione 6 è dedicata specificamente alla certificazione dell'organo di collegamento giapponese per l'assicurazione per l'impiego e contiene il cedolino di accertamento dei requisiti per l'assicurazione per l'impiego. Questo certificato è essenziale perché costituisce la prova documentale dell'esenzione dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione involontaria durante il periodo di distacco, e deve essere conservato e presentato sia al datore di lavoro italiano che alle istituzioni competenti italiane qualora richiesto.

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Riferimento normativo

Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Messaggio n. 2199/2024. Precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 02-07-2024 Messaggio n. 2461 Allegati n.1 OGGETTO: Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Messaggio n. 2199/2024. Precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia Con riferimento alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 in ordine alla copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria dei lavoratori inviati in distacco in uno degli Stati firmatari dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone (cfr. l’art. 13), con il presente messaggio si precisa quanto segue. Nel citato messaggio n. 2199/2024 è stato precisato che: “nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio (cfr. l’art. 13 dell’Accordo)”. Al riguardo, con specifico riferimento ai lavoratori distaccati in Italia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al presente messaggio (Allegato n. 1). Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese. Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il messaggio n. 2199/2024, si chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria (cfr. l’art. 13 dell’Accordo), tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Per i lavoratori inviati in distacco dall’Italia in Giappone restano, invece, confermate le indicazioni fornite con il messaggio n. 2199/2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 JPN/IT 101 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定 ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GIAPPONE E LA REPUBBLICA ITALIANA イタリア共和国で就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金各法及び雇用保険法の適用に関す る証明書 Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia ・ 協定第 7 条, 第 8 条, 第 9 条 2, 第 10 条及び第 13 条 / Articolo 7, 8, 9.2, 10 e 13 dell’Accordo ・ 行政取決め第3条 / Articolo 3 dell’Accordo Amministrativo 1 被用者 / Lavoratore Dipendente 自営業者 / Lavoratore Autonomo 氏 / Cognome 名 / Nome 生年月日 / Data di nascita 年/A 月/M 日/G (ローマ字 / in caratteri alfabetici) 日本国における住所 / Indirizzo in Giappone 日本の基礎年金番号 / Numero di iscrizione alla Pensione di base giapponese 2 日本国における事業所 / Luogo di Lavoro in Giappone 事 業 所 名 / Nome del datore di lavoro 所 在 地 / Indirizzo 見 本 3 イタリア共和国における事業所 / Luogo di Lavoro in Italia 税務番号及び事業所名 / Codice fiscale e Nome del datore di lavoro 所 在 地 / Indirizzo 4 証 明 / Certificato 上 記 1 に あ げ ら れ た 者 は 、 次 の 協 定 条 文 に 該 当 す る た め 、 以 下 の 期 間 、 日 本 の 公 的 年 金 制 度 (協 定 第 2 条 2 ( a )) に つ い て の 法 令 の 適 用 を 受 け る 。 / Il lavoratore di cui al punto 1 è coperto dalla legislazione giapponese concernente i sistemi pensionistici pubblici (Articolo 2.2(a) dall’Accordo), in base al seguente Articolo dell’Accordo: 該 当 条 文 / Articolo 期 間 / Per il periodo: から/dal まで/al 年/A 月/M 日/G ~ 年/A 月/M 日/G 5 日本の年金に関する連絡機関 / Organismo di collegamento per il sistema pensionistico pubblico giapponese 名 称 / Denominazione 印 / Timbro 所 在 地 / Indirizzo 年 月 日 / Data 年/A 月/M 日/G 雇用保険に関する連絡機関による証明 / Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione 6 per l’impiego 日本における事業主の方は、この欄に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)のコピーを貼付の上、一時派遣される方にお渡しください。 Il datore di lavoro in Giappone è tenuto ad apporre in questo spazio copia del cedolino di accertamento dei requisiti per l'assicurazione per l’impiego (in suo possesso) e di consegnarlo al lavoratore assunto a tempo determinato. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) 貼付欄 ( 注 意 事 項 / Istruzioni ) 1. この証明書は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定に基づき、あなたが 日本の公的年金及び雇用保険制度に継続して適用されていることを証明するものです。 この証明書は、証明期間中、イタリア共和国の年金(障害・老齢・遺族)及び失業保険制度 の適用が免除される根拠となりますので、大切に保管してください。 Questo documento certifica che l’interessato continua ad essere assicurato in base alla 見 本 legislazione giapponese per pensione pubblica e assicurazione per l’impiego secondo quanto previsto dall’Accordo di sicurezza sociale tra il Giappone e la Repubblica italiana. Durante il periodo di copertura contributiva si dovrà conservare questo certificato in quanto costituisce prova documentale dell’esenzione dall’assicurazione pensionistica italiana per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, e dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 2. 派遣先のイタリア共和国の事業所へ証明書の写しを提出してください。イタリア共和国の 実施機関から証明書の提示を求められたときは、提示してください。 Occorre presentare una fotocopia di questo certificato al datore di lavoro in Italia. Si dovrà inoltre mostrare questo certificato all’istituzione competente italiana qualora fosse richiesto. 3. この証明書を紛失またはき損したとき、もしくは記載内容に変更が生じたときは、直ちに、 この証明書を発給した日本の機関に再交付の申請をしてください。 In caso di smarrimento, danneggiamento o variazioni dei dati riportati nel certificato, l’interessato o il suo datore di lavoro in Giappone dovrà, senza indugio, richiederne una nuova emissione presso l’istituzione giapponese che l’aveva emesso. 4. この証明書の証明期間が、不測の事情により延長となるときは、証明期間が終了する前に、 この証明書を発給した日本の機関にご相談ください。期間の延長が認められた場合は、当初交 付された証明書も併せて大切に保持してください。 In caso di proroga per motivi imprevisti, prima della scadenza del periodo di copertura contributiva, è necessario rivolgersi all’istituzione giapponese che ha emesso il presente certificato. Una volta concessa la proroga del periodo di copertura contributiva, dovrà essere allegato al relativo formulario anche il certificato del periodo precedente.

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L'Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone disciplina l'applicazione coordinata dei sistemi pensionistici pubblici e dell'assicurazione per l'impiego, con particolare riferimento ai lavoratori distaccati. Il formulario JPN/IT 101 è lo strumento documentale che attesta la copertura contributiva secondo la legislazione giapponese, garantendo l'esenzione dalle assicurazioni italiane per invalidità, vecchiaia, superstiti e disoccupazione involontaria. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare che la sezione 6 del certificato contenga la documentazione relativa all'assicurazione per l'impiego giapponese per garantire la corretta applicazione dell'Accordo.

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