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Messaggio INPS 246/2025

Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld. Indicazioni a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024.

Pubblicato: 21/01/2025 In vigore dal: 21/01/2025 Documento ufficiale

Come si accertano i requisiti contributivi per l'assegno ordinario di invalidità e la pensione indiretta quando il lavoratore autonomo ha contribuzione sia nel Fpld che nelle Gestioni speciali?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 246/2025 chiarisce che i lavoratori autonomi iscritti contemporaneamente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld) e in una o più Gestioni speciali autonome possono cumulare i contributi versati in tutte queste gestioni per verificare il requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione richiesto per ottenere l'assegno ordinario di invalidità o la pensione indiretta. Questa norma si applica indipendentemente da quando i contributi sono stati accreditati nel corso della carriera professionale del lavoratore.

Il requisito fondamentale rimane quello di avere almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di invalidità o la data del decesso (per la pensione indiretta). Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha precisato che occorre permettere la "più ampia possibilità di valorizzazione" delle diverse posizioni assicurative maturate, consentendo il computo unitario di tutta la contribuzione accreditata nelle gestioni interessate, a prescindere dalla collocazione temporale.

La norma riguarda specificamente i lavoratori autonomi che desiderano conseguire la prestazione a carico di una Gestione autonoma e hanno anche contribuzione nel Fpld. In pratica, se un soggetto ha versato contributi sia come dipendente (Fpld) che come autonomo (Gestioni speciali), tutti questi contributi concorrono insieme al raggiungimento dei cinque anni richiesti, facilitando l'accesso alle prestazioni di invalidità.

Questo messaggio modifica parzialmente le indicazioni precedenti del Messaggio 1256/2024, allineandosi a una lettura sistematica della normativa sul cumulo contributivo e sulle modifiche evolutive dell'ordinamento. La disposizione si fonda sugli articoli 4 della legge 222/1984, 22 della legge 903/1965 e 16 della legge 233/1990, che disciplinano il diritto alle prestazioni di invalidità e la determinazione pro quota della misura della prestazione.

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Riferimento normativo

Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld. Indicazioni a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 22-01-2025 Messaggio n. 246 OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld. Indicazioni a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024. Con il presente messaggio, alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono indicazioni in merito alle modalità di accertamento del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld, a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024. Il Ministero, in base ad “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”, ha precisato che occorre “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima. Ciò sul presupposto dell’articolo 16 della legge n. 233 del 1990 in materia di determinazione pro quota della misura della prestazione, nonché degli articoli 4 della legge n. 222 del 1984 e 22 della legge n. 903 del 1965 che prevedono, ai fini del diritto al trattamento di invalidità e alla pensione indiretta, il requisito di cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda o la data del decesso del dante causa. Muovendo da tale ricostruzione interpretativa, si chiarisce che, qualora il soggetto iscritto nel Fpld ed in una o più Gestioni autonome esprima la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel Fpld e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso. Per quanto non diversamente precisato, restano ferme le indicazioni fornite nel messaggio n. 1256 del 2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 246/2025 è essenziale per chi gestisce posizioni contributive miste tra Fpld e Gestioni speciali autonome, affrontando tematiche di cumulo contributivo, assegno ordinario di invalidità, pensione indiretta e determinazione pro quota della prestazione. Consulenti del lavoro e professionisti che assistono lavoratori autonomi lo consultano per verificare i requisiti di assicurazione e contribuzione, il computo unitario della contribuzione accreditata e l'applicazione delle norme sulla valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera.

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