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Messaggio INPS 2453/2022

Reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 17 dicembre 2020. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

Pubblicato: 15/06/2022 In vigore dal: 15/06/2022 Documento ufficiale

Come funziona il finanziamento del Reddito di libertà quando le Regioni integrano le risorse statali con stanziamenti propri?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2453/2022 disciplina le modalità contabili e operative per il finanziamento del Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza, quando le Regioni e Province autonome decidono di integrare le risorse assegnate dallo Stato con propri stanziamenti. Le domande di accesso che non hanno trovato copertura nella quota statale assegnata a ciascun territorio mantengono validità e vengono elaborate automaticamente in ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell'INPS, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della domanda cartacea.

Dal punto di vista contabile, l'onere per l'erogazione della prestazione è gestito attraverso la "Gestione per l'erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti" (GPZ), con l'istituzione di cinque conti specifici (GPZ00297, GPZ10297, GPZ11297, GPZ25297, GPZ35297) che tracciavano il flusso finanziario dalle Regioni all'INPS e infine alle beneficiarie. Le Regioni devono effettuare un accreditamento preventivo della provvista finanziaria sul conto corrente di tesoreria centrale dell'INPS (IBAN IT70L0100003245350200020350), con causale esplicita del versamento.

La procedura informatica consente il monitoraggio costante delle somme pervenute per ciascun ente territoriale, garantendo che i pagamenti alle beneficiarie avvengano solo dopo la verifica della disponibilità della provvista regionale. I riaccrediti derivanti da pagamenti non andati a buon fine sono contabilizzati al conto GPA10031 con un codice bilancio dedicato, mentre in chiusura d'esercizio la Direzione generale provvede a evidenziare i crediti verso le Regioni mediante specifiche scritture contabili.

Questo meccanismo consente alle Regioni di ampliare autonomamente la platea dei beneficiari del Reddito di libertà, mantenendo tracciabilità contabile completa e garantendo che le risorse regionali siano utilizzate esclusivamente per le domande non coperte dal finanziamento statale, secondo criteri di equità e trasparenza amministrativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 17 dicembre 2020. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 16-06-2022 Messaggio n. 2453 Allegati n.1 OGGETTO: Reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 17 dicembre 2020. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti 1. Premessa Con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di finanziamento del Reddito di libertà, con proprie risorse, da parte delle Regioni/Province autonome, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 172 del 20 luglio 2021, che ha provveduto anche alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate da parte dello Stato. Come chiarito nel citato messaggio, le risorse sono utilizzate per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima. Tali domande, infatti, hanno conservato la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e saranno istruite e liquidate automaticamente secondo l’ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante l’apposito servizio online (a nulla rilevando, per l’eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo). L’eventuale accoglimento verrà comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail). 2. Istruzioni contabili L’onere per l’erogazione degli importi relativi al Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, finanziato direttamente dalle Regioni/Province autonome con stanziamenti propri, a incremento delle risorse attribuite a ciascun ente territoriale dallo Stato, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, è contabilizzato nell’ambito delle partite di giro e viene rilevato nella Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (gestione contabile GPZ). A tale fine, vengono appositamente istituiti i seguenti conti, per la cui definizione dettagliata si rinvia all’Allegato n. 1 di cui al presente messaggio: GPZ00297, GPZ10297, GPZ11297, GPZ25297 e GPZ35297. Come già disposto con il citato messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, l’accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte delle Regioni/Province autonome, che riterranno di incrementare le risorse dello Stato, dovrà essere effettuato sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale, al conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______”, previo accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma e mediante scrittura manuale a cura della medesima Direzione generale sarà imputato in AVERE all’apposito conto di nuova istituzione dedicato alla provvista GPZ10297. La procedura informatica dedicata consentirà di liquidare la prestazione in argomento, mediante pagamenti accentrati, effettuando sulla contabilità delle Sedi territoriali interessate, su cui sarà imputato l’onere, la seguente scrittura: GPZ35297 a GPZ11297. La procedura, inoltre, consente il monitoraggio delle somme pervenute a titolo di provvista, per ciascuna Regione/Provincia autonoma che abbia determinato di integrare il finanziamento originario dello Stato, da effettuare costantemente prima di porre in pagamento le prestazioni così integrate. Gli eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, saranno trattati a cura delle Sedi territoriali sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia. I riaccrediti verranno contabilizzati al conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio: “3282 – “Somme non riscosse dai beneficiari – misura di sostegno del Reddito di libertà finanziato dalla Regione/Provincia autonoma art. 2, c.2, DPCM 17 dicembre 2020 – GPZ”. Dato per effettuato dalla specifica procedura il monitoraggio delle provviste relative a ciascun ente territoriale che abbia finanziato con proprio stanziamento le prestazioni ad integrazione, sarà cura della Direzione generale “sede 0001”, con le operazioni di chiusura d’esercizio, provvedere a evidenziare il credito corrispondente ai pagamenti contabilizzati sulle Sedi territoriali, con la valorizzazione del conto GPZ00297 in DARE, e del conto GPZ25297 in AVERE, per un importo pari a quello risultante dal conto GPZ35297, e aggiornare il saldo del conto che rileva le provviste versate dalle Regioni/Province autonome, con la seguente scrittura manuale: GPZ10297 a GPZ00297. Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tipo variazione I Codice conto GPZ00297 Denominazione completa Credito verso le Regioni/Province autonome per l’onere derivante dall’erogazione del reddito di libertà finanziato da loro - art. 2, comma2, del DPCM 17 dicembre 2020 Denominazione abbreviata CRD/REG./PROV.AUT. RDL- ART2.C2.DPCM17.12.20 Validità e Movimentabilità Mese 06/ Anno 2022 /M.R Tipo variazione I Codice conto GPZ10297 Denominazione completa Debito per le anticipazioni ricevute dalle Regioni/Province autonome per l’erogazione del reddito di libertà da loro finanziato - art.2, comma2, del DPCM 17 dicembre 2020 Denominazione abbreviata DEB/REG.PROV.AUT.RDL-ART2 C2.DPCM17.12.20 Validità e Movimentabilità Mese 06/ Anno 2022 /M.R Tipo variazione I Codice conto GPZ11297 Denominazione completa Debito verso le donne vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà finanziato dalle Regioni/Provincie autonome - art.2, comma2, del DPCM 17 dicembre 2020 Denominazione abbreviata D/BNF.RDL.FIN.REG/PRV.AUT.A2.C2.DPCM17.12.20 Validità e Movimentabilità Mese 06/ Anno 2022 /M.P Tipo variazione I Codice conto GPZ25297 Denominazione completa Addebitamento alle Regioni/Province autonome per l’erogazione del reddito di libertà dal loro finanziato art. 2, comma2, del DPCM 17 dicembre 2020 Denominazione abbreviata ADD./REG.PROV.AUT.RDL-ART2.C2.DPCM 17.12.20 Validità e Movimentabilità Mese 06/ Anno 2022 /M.R Tipo variazione I Codice conto GPZ35297 Denominazione completa Oneri per l’erogazione del reddito di libertà finanziato dalle Regioni/Provincie autonome art.2, comma2, del DPCM 17 dicembre 2020 Denominazione abbreviata ON.RDL.FNZ.REG/PROV.A.-ART2.C2.DPCM 17.12.20 Validità e Movimentabilità Mese 06/ Anno 2022 /M.P

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Il Messaggio INPS 2453/2022 regola il finanziamento integrativo del Reddito di libertà attraverso risorse proprie delle Regioni e Province autonome, disciplinando le partite di giro, la gestione contabile GPZ e i flussi di tesoreria secondo l'articolo 2, comma 2, del DPCM 17 dicembre 2020. Commercialisti e responsabili di bilancio nelle amministrazioni regionali devono conoscere i cinque conti dedicati (GPZ00297, GPZ10297, GPZ11297, GPZ25297, GPZ35297), le modalità di accreditamento preventivo, il monitoraggio delle provviste e la contabilizzazione dei riaccrediti per garantire corretta imputazione contabile e tracciabilità dei flussi finanziari verso i beneficiari.

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