Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2434/2021

Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti

Pubblicato: 27/06/2021 In vigore dal: 27/06/2021 Documento ufficiale

La Decontribuzione sud può essere applicata anche alle mensilità aggiuntive come la quattordicesima, e in che modo?

Spiegato da FiscoAI
La Decontribuzione sud è un'agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021 che estende fino al 31 dicembre 2029 l'esonero dai contributi datoriali per i lavoratori occupati nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). L'agevolazione si applica con percentuali decrescenti: 30% fino al 2025, 20% nel 2026-2027, e 10% nel 2028-2029.

Il messaggio INPS 2434/2021 chiarisce che la decontribuzione può essere fruita anche sulle mensilità aggiuntive (come la quattordicesima) erogate nell'anno in corso, indipendentemente da quando i ratei sono stati effettivamente maturati. Questo significa che se la quattordicesima viene pagata nel 2021, anche se include ratei maturati nel 2020, l'agevolazione del 30% si applica comunque.

Per le aziende, questo rappresenta un vantaggio significativo perché consente di beneficiare dello sconto contributivo su tutte le mensilità pagate nell'anno, non solo sulla retribuzione ordinaria. L'elemento chiave è il momento dell'erogazione, non la competenza temporale della maturazione dei ratei.

I commercialisti e i responsabili del personale devono verificare che i dipendenti siano effettivamente occupati nelle regioni beneficiarie e applicare correttamente le percentuali di sconto nelle dichiarazioni contributive mensili, assicurandosi di includere anche le mensilità aggiuntive nel calcolo dell'esonero.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 28-06-2021 Messaggio n. 2434 OGGETTO: Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio- economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decontribuzione sud), si applichi fino al 31 dicembre 2029. Il citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari: - al 30% fino al 31 dicembre 2025; - al 20% per gli anni 2026 e 2027; - al 10% per gli anni 2028 e 2029. Ciò premesso, le regioni che rientrano nel beneficio, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L’Istituto, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del predetto beneficio contributivo. Tanto rappresentato, anche in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti, riguardanti la possibilità di fruire della Decontribuzione sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso. In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei. Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2434/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decontribuzione sud riguarda l'esonero contributivo datoriale per le regioni del Mezzogiorno ed è disciplinata dall'articolo 27 del decreto-legge 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare correttamente le aliquote di sconto (30%, 20%, 10%) sulle retribuzioni ordinarie e sulle mensilità aggiuntive, verificando la competenza temporale e il periodo di erogazione per massimizzare il beneficio contributivo aziendale.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Accertamento cambio valute estere marzo 2021 Provvedimento AdE 3365007 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →