Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere alla pensione anticipata "opzione donna" secondo il Messaggio INPS 243/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 243/2020 comunica l'estensione della possibilità di accedere al pensionamento anticipato riservato alle donne, comunemente denominato "opzione donna". La norma modifica l'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prorogando il termine di maturazione dei requisiti dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, e posticipando il termine di presentazione delle domande dal 28 febbraio 2019 al 29 febbraio 2020.
Le lavoratrici che possono beneficiare di questa misura sono coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni (se dipendenti) o 59 anni (se autonome). È importante sottolineare che questi requisiti anagrafici non sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente.
La pensione calcolata secondo l'opzione donna segue le regole del sistema contributivo, come disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, il che comporta generalmente un assegno pensionistico inferiore rispetto al calcolo retributivo. Le domande di pensione possono essere presentate attraverso le consuete modalità operative dell'INPS.
Questa disposizione rappresenta un'opportunità per le donne che hanno raggiunto i requisiti entro la data indicata, permettendo loro di accedere al pensionamento anticipato pur accettando il calcolo contributivo della prestazione.
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Riferimento normativo
Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-01-2020
Messaggio n. 243
OGGETTO: Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
Ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano
Ai Direttori delle Strutture territoriali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, è stata
pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
L’articolo 1, comma 476, della legge in argomento prevede che “all'articolo 16 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 29 febbraio 2020».”
La disposizione riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d.
opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che
optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i
requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019,in luogo del 31 dicembre 2018.
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano
maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed
un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le
lavoratrici autonome), requisiti non adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010.
Le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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L'opzione donna è uno strumento di flessibilità pensionistica riservato alle lavoratrici dipendenti e autonome che consente il pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria. La normativa si applica a chi ha maturato 35 anni di contributi e l'età minima richiesta, con calcolo della pensione secondo il sistema contributivo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa opzione nella pianificazione previdenziale delle lavoratrici, valutando l'impatto della scelta del calcolo contributivo sulla sostenibilità economica della pensione.
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