Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Quali sono le modalità operative per i percettori di Reddito di Cittadinanza che svolgono lavoro agricolo stagionale, e quali obblighi dichiarativi devono rispettare?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 94 del decreto-legge 34/2020 (decreto Rilancio) introduce una misura di incentivazione del lavoro agricolo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, consentendo loro di stipulare contratti a termine nel settore agricolo senza perdere o vedere ridotti i benefici percepiti. La norma prevede che tali contratti possono avere durata massima di 30 giorni, rinnovabili per un ulteriore periodo di 30 giorni, con un limite complessivo di 2.000 euro di reddito per l'anno 2020. Aspetto cruciale è l'esonero dall'obbligo di comunicazione dei redditi tramite il modello "RdC/PdC – com Esteso" per i periodi entro i 60 giorni complessivi: il lavoratore non deve segnalare alcun reddito percepito durante il primo mese e il secondo mese di lavoro agricolo. Tuttavia, qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre i 60 giorni (superando il periodo massimo legale), il lavoratore è obbligato a comunicare i redditi presunti tramite il modello previsto, poiché decade l'esonero dichiarativo. Questa disciplina rappresenta un'eccezione al regime ordinario del Reddito di Cittadinanza, finalizzata a favorire l'occupazione stagionale nel comparto agricolo durante il periodo di emergenza.
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Riferimento normativo
Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 12-06-2020
Messaggio n. 2423
OGGETTO: Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori
del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34)
L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede che i
percettori di Reddito di Cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo
contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la
perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è
tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi
percepiti.
A titolo di esempio, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di
lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno
2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.
In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800
euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”.
In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione
dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di
lavoro previsto dalla legge.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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La normativa riguarda il Reddito di Cittadinanza, i contratti di lavoro agricolo a termine, gli obblighi dichiarativi e la comunicazione dei redditi tramite modello RdC/PdC. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare i limiti di reddito annuale (2.000 euro per il 2020), la durata massima dei contratti rinnovabili (30+30 giorni), e l'esonero dalla trasmissione telematica dei dati reddituali entro il periodo consentito, nonché le conseguenze fiscali e previdenziali della prosecuzione del rapporto oltre i termini previsti.
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