Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2418/2021

Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti

Pubblicato: 24/06/2021 In vigore dal: 24/06/2021 Documento ufficiale

Quali sono i termini di pagamento differiti per i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e delle aziende secondo il Messaggio INPS 2418/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2418/2021 dispone il differimento dei termini di pagamento per i contributi previdenziali e assistenziali di diverse categorie di soggetti, al fine di consentire l'attuazione completa delle normative relative agli esoneri contributivi previsti da vari decreti legge emanati durante l'emergenza COVID-19. Il differimento riguarda: i primi acconti 2021 per artigiani ed esercenti attività commerciali, i contributi della Gestione separata dei liberi professionisti, i contributi agricoli unificati, e i versamenti mensili per le aziende con dipendenti. In pratica, scadenze già passate o imminenti (come il 16 marzo 2021 per febbraio, il 16 giugno 2021 per il quarto trimestre 2020, il 16 luglio 2021 per i lavoratori agricoli) vengono rinviate a data da comunicarsi successivamente. Il differimento si applica specificamente ai soggetti che hanno diritto agli esoneri contributivi previsti dalla legge 178/2020 (per autonomi e professionisti con reddito fino a 50.000 euro e calo fatturato del 33%), dal decreto-legge 73/2021 (per filiere agrituristiche e vitivinicole) e dal decreto-legge 137/2020 (per agricoltura, pesca e acquacoltura).

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Riferimento normativo

Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 25-06-2021 Messaggio n. 2418 OGGETTO: Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’articolo 1, commi 20- 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione. L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura. Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021. L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi. In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza: 1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021; 4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021; 5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Le indicazioni del precedente messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 sono integrate dalle indicazioni del presente messaggio. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 2418/2021 è essenziale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono contributi previdenziali, esoneri contributivi e versamenti per autonomi, liberi professionisti e aziende con dipendenti. La normativa coordina gli effetti della legge 178/2020, del decreto-legge 73/2021 e del decreto-legge 137/2020, affrontando tematiche di contribuzione agricola unificata, Gestione separata INPS, primo acconto e differimento dei termini di pagamento in materia di previdenza sociale.

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