Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2407/2021

Corresponsione per l’anno 2021 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

Pubblicato: 23/06/2021 In vigore dal: 23/06/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti reddituali e anagrafici per ottenere la quattordicesima nel 2021 secondo il Messaggio INPS 2407/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2407/2021 disciplina l'erogazione della somma aggiuntiva denominata "quattordicesima" per l'anno 2021, una prestazione destinata ai pensionati con redditi bassi. La quattordicesima viene corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2021 ai pensionati che hanno compiuto 64 anni (entro il 31 luglio per la gestione privata, entro il 30 giugno per la gestione pubblica) e che rientrano nei limiti reddituali stabiliti. I limiti variano in base agli anni di contribuzione: per meno di 15 anni di contributi (lavoratori dipendenti) o meno di 18 anni (autonomi) il limite è fino a 1,5 volte il trattamento minimo (€10.053,81) con incremento fino a €10.490,81; per 15-25 anni di contributi il limite sale a €10.599,81; per oltre 25 anni raggiunge €10.708,81. Esiste una fascia superiore fino a 2 volte il trattamento minimo (€13.405,08) con importi massimi differenziati per fascia contributiva.

La verifica reddituale utilizza criteri diversi a seconda che sia la prima concessione o una concessione successiva: nella prima concessione si considerano tutti i redditi dell'anno 2021, mentre nelle concessioni successive si valutano i redditi da pensione del 2021 e i redditi diversi del 2020. Per i redditi non disponibili, l'INPS risale fino al 2017. La prestazione non spetta su determinate tipologie di pensioni (invalidità civile, pensioni sostitutive dello Stato, trattamenti per lavoratori extracomunitari rimpatriati) e viene recuperata in caso di debiti residui da quattordicesime precedenti risultate non dovute.

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Riferimento normativo

Corresponsione per l’anno 2021 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-06-2021 Messaggio n. 2407 OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2021 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto- legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016 Con il presente messaggio si comunica che nel mese di luglio 2021 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017. 1. Requisiti reddituali per l’anno 2021 1.1 Anno di riferimento del reddito La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. Per l’anno 2021 devono essere quindi valutati i seguenti redditi: nel caso di prima concessione: - tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2021 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva); nel caso di concessione successiva alla prima: - i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021; - i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020. Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2020 ovvero, per le prime concessioni, nell’anno 2021. Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017. 1.2 Limiti Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3. Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. 1.3 Tabella Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2021. Anno 2021 (TM mensile € 515,58) Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2 (tabella B) Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre dipendenti autonomi 10.053,81 €10.053,82 e €10.154,81 €13.405,08 €10.154,80 e € 13.405,08 < 15 anni < 18 anni € 437,00 Max €10.490,81 € 336,00 Max (< 780 ctr.) (< 936 ctr.) €13.741,08 Lavoratori Lavoratori fino a€ Tra Tra Oltre dipendenti autonomi 10.053,81 €10.053,82 e €10.179,81 €13.405,08 €10.179,80 e € 13.405,08 > 15 < 25 anni > 18 < 28 € 546,00 Max €10.599,81 € 420,00 Max (> 781 < 1.300 anni €13.825,08 ctr.) (> 937 <1.456 ctr.) Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre dipendenti autonomi 10.053,81 €10.053,82 e €10.204,81 €13.405,08 €10.204,80 e € 13.405,08 > 25 anni > 28 anni € 655,00 Max €10.708,81 € 504,00 Max (>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) €13.909,08 2. Pensioni della Gestione privata e dei lavoratori di spettacolo e sport 2.1 Platea interessata La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni: 044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92). La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni: pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni della ex SPORTASS. 2.2 Registrazione delle attività sulla pensione Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni: GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse); GP1FMPNTIP il valore 1; GP1DMPN la data di elaborazione; GP1CPRD il valore M2021. Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni: codice descrizione 0710 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2021: conguaglio € XXX,00 0711 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2021: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn 0712 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2021: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto: GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta. 2.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2021 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo. 2.4 Apertura procedura “BOOKING” per l’anno 2021 La procedura per l’anno 2021 è stata messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 14 giugno 2021. 3. Pensioni della Gestione pubblica 3.1 Platea interessata La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti: soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima; soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati; soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione. 3.2 Redditi utilizzati Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 10 maggio 2021. In assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell’anno 2018. In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale. 4. Scarto per irreperibilità Sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private dei soggetti che, alla data di elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono stati esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank in ragione delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita. Qualora potenziali beneficiari a cui la prestazione non è stata erogata in quanto risultati irreperibili negli archivi dell’Istituto presentino domanda per l’attribuzione della stessa, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018. 5. Comunicazioni ai pensionati Ai beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio. Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione con l’indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno. 6. Corresponsione d’ufficio e a domanda A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2021 (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2021 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2021. Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In alternativa, i soggetti interessati possono rivolgersi agli Istituti di Patronato. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La quattordicesima è disciplinata dall'articolo 5 del decreto-legge 81/2007 e rappresenta un beneficio assistenziale per pensionati con redditi bassi, soggetto a verifica reddituale annuale e limiti differenziati per anni di contribuzione. Commercialisti e consulenti previdenziali devono considerare i limiti reddituali, la clausola di salvaguardia che incrementa il tetto massimo dell'importo della prestazione, e le modalità di recupero di somme non dovute, elementi rilevanti per la pianificazione fiscale e previdenziale dei clienti pensionati.

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