Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli
Quali sono i requisiti e gli esiti dei controlli per l'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla legge 178/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2406/2024 comunica i risultati delle verifiche centralizzate relative all'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali per l'anno 2021, rivolto a lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. L'INPS ha effettuato controlli su due livelli: prima verificando i requisiti di base (iscrizione alla Gestione, assenza di contratto di lavoro subordinato, assenza di pensione diretta), poi controllando ulteriori condizioni come la regolarità contributiva tramite DURC, il calo di fatturato non inferiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019, il reddito 2019 non superiore a 50.000 euro, e il rispetto dei limiti del Temporary Framework europeo.
Gli esiti delle verifiche sono consultabili nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento in calce alla domanda presentata. In caso di riduzione degli importi già concessi, la differenza contributiva deve essere versata secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3974/2021, con applicazione delle sanzioni civili previste. Se l'esito è positivo, l'INPS procede all'aggiornamento della posizione assicurativa UNEX; in caso di annullamento totale o parziale, il provvedimento viene notificato direttamente al contribuente.
I contribuenti hanno la possibilità di proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022, inviando la documentazione di supporto attraverso il link "Riesame" nel Cassetto previdenziale. Questo meccanismo consente di contestare gli esiti delle verifiche e fornire elementi integrativi per la rivalutazione della posizione.
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Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-06-2024
Messaggio n. 2406
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Comunicazione esiti controlli
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito
di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che hanno previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della
contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi
professionisti iscritti alle Gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti,
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle Casse previdenziali
professionali autonome.
L’Istituto ha proceduto, in due successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei
seguenti requisiti per beneficiare della misura:
iscrizione alla Gestione previdenziale, come indicato al paragrafo 2 della circolare n.
124/2021;
assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro
intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti
di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente
natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno,
comunque esso sia denominato.
Per la descrizione puntuale dei requisiti si rinvia al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021.
Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021 è stato reso noto il completamento delle
verifiche effettuate, nel corso del 2021, in relazione alla sussistenza dei requisiti relativi
all’assenza di contratto di lavoro subordinato o alla titolarità di pensione, e l’avvenuta
pubblicazione dei relativi esiti sul Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento. È stato
altresì precisato, nello stesso messaggio, che i controlli relativi alla effettiva sussistenza dei
requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione sarebbero stati
reiterati al consolidamento dei dati oggetto di verifica.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che sono state effettuate tali nuove
verifiche relative ai requisiti sopra indicati.
Pertanto, in caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle verifiche rese note con il
messaggio n. 3974/2021, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di
riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione
degli importi in precedenza concessi, deve essere versata con le modalità descritte nel
medesimo messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili, come da
indicazioni fornite al paragrafo 6 della circolare n. 124/2021.
Si comunica, inoltre, che sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per
beneficiare dell’esonero in oggetto:
risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%
rispetto a quelli dell'anno 2019;
avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività
che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro;
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary
Framework).
L’esito di tali verifiche sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in
calce alla domanda stessa.
In caso di esito positivo, per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con
l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX.
In caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento viene
notificato direttamente al contribuente interessato.
Avverso gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità
descritta nel messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022 e inviare la documentazione necessaria
per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del
Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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L'esonero contributivo della legge 178/2020 riguarda autonomi e liberi professionisti iscritti alle Gestioni speciali INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e alla Gestione separata, con verifiche su requisiti come regolarità contributiva DURC, calo di fatturato del 33%, reddito massimo di 50.000 euro e conformità al Temporary Framework europeo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono monitorare il Cassetto previdenziale per gli esiti dei controlli e gestire eventuali riscossioni di differenze contributive con relative sanzioni civili.
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