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Messaggio INPS 2406/2021

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza. Indicazioni relative alla presentazione della domanda

Pubblicato: 23/06/2021 In vigore dal: 23/06/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per presentare domanda di Reddito di Emergenza secondo il decreto-legge 73/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Reddito di Emergenza (REM) di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è una prestazione economica riconosciuta su domanda per quattro quote mensili (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà economica. La domanda poteva essere presentata esclusivamente online dal 1° al 31 luglio 2021 attraverso il sito INPS (con autenticazione SPID, PIN, CNS o CIE) oppure tramite patronato, ed era necessario possedere una DSU valida al momento della presentazione.

Per accedere al beneficio, il nucleo familiare doveva possedere congiuntamente quattro requisiti principali: residenza in Italia del richiedente, reddito familiare inferiore a una soglia determinata in base alla composizione del nucleo (con riferimento ad aprile 2021), patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro (incrementabile per componenti aggiuntivi e disabili), e ISEE inferiore a 15.000 euro. La soglia di reddito poteva essere incrementata di un dodicesimo del canone annuo di locazione se il nucleo risiedeva in abitazione in affitto.

Il REM risultava incompatibile con diverse prestazioni: le indennità COVID-19, le prestazioni pensionistiche (salvo assegno ordinario di invalidità e trattamenti di invalidità civile), i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima, il Reddito o la Pensione di cittadinanza, e le indennità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 73/2021. Le incompatibilità venivano verificate alla data di presentazione della domanda.

Per i nuclei con minorenni, rilevava l'ISEE minorenni anziché quello ordinario. L'incremento della soglia di reddito per canone di locazione influiva solo sull'accertamento del diritto e non sull'importo finale del beneficio erogato.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza. Indicazioni relative alla presentazione della domanda

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-06-2021 Messaggio n. 2406 OGGETTO: Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Reddito di Emergenza. Indicazioni relative alla presentazione della domanda Premessa L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al Rem, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. L’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021 non richiama l’articolo 12, comma 2, del decreto- legge n. 41/2021, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS- COLL, in presenza di requisiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo. 1. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021 (cfr. l’art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021), previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021. Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda. 2. I requisiti per il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati: a) la residenza in Italia del richiedente. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario. Per maggiore chiarezza, si precisa che l’incremento della soglia del reddito familiare di cui al punto b) del presente paragrafo spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in un’abitazione in locazione. Il predetto incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante, non aumentando l’ammontare finale dello stesso. Di seguito, si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto alla percezione del Rem. In primo luogo, si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in un’abitazione in locazione. Composizione del nucleo Scala di Soglia del reddito equivalenza familiare Un adulto 1 400 euro Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro Due adulti 1.4 560 euro Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro Tre adulti e due minorenni di cui un componente è 2.1** 840 euro disabile grave *La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma. **La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Nella tabella seguente, invece, si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione. In tal modo, la soglia del reddito familiare è data dalla soglia base moltiplicata per il valore della scala di equivalenza, riferita alla specifica composizione del nucleo, cui si aggiunge un dodicesimo della quota di affitto. Nella tabella sottostante si riportano i diversi esempi nel caso in cui si ipotizzi un canone annuo di locazione pari a 3.600 euro. Composizione del nucleo Scala di Soglia del reddito equivalenza familiare Un adulto 1 700 euro Un adulto e un minorenne 1.2 780 euro Due adulti 1.4 860 euro Due adulti e un minorenne 1.6 940 euro Due adulti e due minorenni 1.8 1.020 euro Tre adulti e due minorenni 2* 1.100 euro Tre adulti e due minorenni di cui un componente è 2.1** 1.140 euro disabile grave *La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma. **La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. La presente tabella annulla e sostituisce l’omologa tabella presente nel paragrafo 3.2 della circolare n. 61 del 14 aprile 2021. 2.1 I requisiti di compatibilità Le ulteriori quote di Rem previste dall’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, non sono compatibili: a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021; b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem. Relativamente alle indennità previste dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, si evidenzia che già tutte le precedenti norme sul Rem hanno sancito la non compatibilità del medesimo con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità COVID-19 e che, da ultimo, il decreto-legge n. 41/2021 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 10 del medesimo decreto-legge. Pertanto, si precisa che il Rem è incompatibile anche con le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021. Le incompatibilità del Rem vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si fa rinvio alla circolare n. 61/2021. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Reddito di Emergenza è disciplinato dal decreto-legge 73/2021 e rappresenta una misura di sostegno economico legata a ISEE, patrimonio mobiliare e composizione del nucleo familiare. Consulenti e operatori INPS verificano i requisiti di compatibilità con indennità COVID-19, prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente, applicando le scale di equivalenza per determinare le soglie di accesso al beneficio.

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