Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2403/2024

Operazione Poseidone. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024

Pubblicato: 26/06/2024 In vigore dal: 26/06/2024 Documento ufficiale

Quali professionisti iscritti ad Albi sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata INPS e quali sanzioni sono previste per l'omessa iscrizione?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2403/2024 chiarisce che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS riguarda non solo i lavoratori autonomi senza albo professionale, ma anche i professionisti iscritti ad Albi (come ingegneri, architetti e avvocati) che non versano il contributo soggettivo presso la loro cassa professionale. Questo accade quando il reddito non raggiunge le soglie minime richieste dalla cassa di categoria oppure quando esiste un divieto di iscrizione dovuto all'appartenenza a un'altra forma di previdenza obbligatoria. La Gestione separata assolve una funzione di "chiusura" nel sistema previdenziale, garantendo la copertura assicurativa universale anche a chi non è coperto da altre forme obbligatorie. Per quanto riguarda le sanzioni civili per l'omessa iscrizione, la Corte Costituzionale ha stabilito (sentenza n. 55 del 2024) che i professionisti iscritti ad Albi, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili relative al periodo precedente l'entrata in vigore della norma (fino al 2011). Questo esonero è stato esteso anche agli ingegneri e architetti iscritti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, in continuità con quanto già riconosciuto per gli avvocati del libero foro.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Operazione Poseidone. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 27-06-2024 Messaggio n. 2403 OGGETTO: Operazione Poseidone. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024 1. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 e n. 238 del 28 novembre 2022 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non solo per“i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche [per] i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”. Successivamente, con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, la Corte Costituzionale ha precisato che “sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”, come nel caso specifico di ingegneri e architetti. Ciò in quanto la Gestione separata assolve, nel sistema della tutela previdenziale, una funzione di chiusura trovando “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento” (cfr. la citata sentenza n. 104/2022). La Corte Costituzionale è altresì intervenuta, con la richiamata sentenza n. 104/2022, sulla controversa questione dell’applicabilità delle sanzioni civili, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeva che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024 La Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, con la sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale della Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2024 - ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”. A tale riguardo, si precisa che l’Istituto, già con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, aveva indicato, al paragrafo 3, che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011”. 3. Chiarimenti circa il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi Si rileva che una delle eccezioni che viene sollevata nell’ambito del contenzioso in materia di obbligo contributivo alla Gestione separata riguarda l’intervenuta prescrizione dei contributi. Si coglie l’occasione per precisare che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (ex aliis, Corte di Cassazione n. 4034/2021, n. 3494/2023 e n. 29408/2023), il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili ratione temporis. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2403/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS è disciplinato dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e riguarda professionisti con reddito da arti e professioni, indipendentemente dall'iscrizione ad Albi professionali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare se i loro clienti professionisti rientrano nei presupposti per l'iscrizione obbligatoria, considerando le soglie di reddito, l'appartenenza a casse professionali e le disposizioni sulla prescrizione quinquennale dei contributi. La sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2024 rappresenta un importante precedente per l'esonero dalle sanzioni civili retroattive.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →