Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2398/2025

Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Chiarimenti sulla qualificazione di PMI

Pubblicato: 29/07/2025 In vigore dal: 29/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per qualificarsi come PMI ai fini della "Decontribuzione Sud PMI" e come si verifica il rispetto delle soglie dimensionali?

Spiegato da FiscoAI
La "Decontribuzione Sud PMI" è un'agevolazione contributiva introdotta dalla legge di Bilancio 2025 che consente alle microimprese e piccole-medie imprese di ottenere un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per i lavoratori a tempo indeterminato occupati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Per rientrare nella misura, l'impresa deve rispettare contemporaneamente tre criteri: avere meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Il calcolo di questi parametri deve essere effettuato sulla base dell'ultimo esercizio contabile chiuso, su base annua. L'INPS ha implementato un controllo automatico nelle denunce mensili che blocca prudenzialmente l'invio della denuncia se il numero di dipendenti del mese supera le 250 unità; tuttavia, il contribuente può comunque inviare la denuncia con la valorizzazione della decontribuzione se ritiene legittimamente di rientrare nei parametri annuali. In caso di superamento delle soglie, la qualifica di PMI si perde o si acquisisce solo se il superamento si verifica per due esercizi consecutivi. L'onere della prova rimane in capo all'impresa, che dovrà fornire la documentazione probante (bilanci, dati di fatturato) qualora richiesta dall'INPS.

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Riferimento normativo

Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Chiarimenti sulla qualificazione di PMI

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 30-07-2025 Messaggio n. 2398 OGGETTO: Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Chiarimenti sulla qualificazione di PMI Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha disciplinato un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, anche Decontribuzione Sud PMI). Secondo l’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014. L’articolo 1 del citato allegato I al regolamento (UE) 2014/651, prevede quanto segue: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”. Il successivo articolo 2, paragrafo 1, stabilisce, inoltre, che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”. Dal quadro normativo delineato si evince che la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri: - il calcolo del numero dei dipendenti effettivi; - il fatturato annuo; - il totale di bilancio annuo. In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno: 1. meno di 250 occupati; 2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. Ai fini della qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento. Al riguardo, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, dispone che: “1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti [...]”. “2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi”. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità. Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”. In tale ipotesi, rimane in capo al medesimo soggetto l’onere di fornire, laddove venisse richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio sopra illustrate. Il Direttore generale vicario Antonio Pone

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La "Decontribuzione Sud PMI" si applica secondo i criteri di qualificazione PMI definiti dal regolamento UE 2014/651, considerando numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio annuo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il rispetto delle soglie dimensionali sulla base dell'ultimo esercizio contabile chiuso e gestire i controlli INPS sulle denunce mensili, tenendo conto della regola dei due esercizi consecutivi per la perdita o acquisizione della qualifica di PMI.

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