Contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, di cui al D.M. 1 febbraio 1957, in relazione al personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi. Lavoratori intermittenti. Istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA”
Qual è il nuovo codice tipo lavoratore introdotto per i lavoratori intermittenti nei pubblici esercizi e quale contributo aggiuntivo di malattia si applica?
Spiegato da FiscoAI
L'INPS ha istituito il nuovo codice tipo lavoratore "IA" con il Messaggio 2382/2024 per identificare specificamente i lavoratori intermittenti impiegati nei pubblici esercizi. Questo codice si applica ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente presso datori di lavoro che svolgono attività proprie dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, hotel, ecc.). Il codice "IA" sostituisce i precedenti codici "G0" e "H0" quando ricorre l'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo di malattia pari allo 0,77% sulla retribuzione imponibile, come previsto dal D.M. 1 febbraio 1957. In pratica, i datori di lavoro devono esporre il codice "IA" nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti che rientrano in questa categoria. L'aspetto rilevante è che anche i lavoratori intermittenti hanno diritto alle prestazioni di malattia e devono contribuire con la stessa aliquota degli altri lavoratori occupati, garantendo così una parità di trattamento previdenziale.
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Riferimento normativo
Contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, di cui al D.M. 1 febbraio 1957, in relazione al personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi. Lavoratori intermittenti. Istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-06-2024
Messaggio n. 2382
OGGETTO:
Contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, di cui al
D.M. 1 febbraio 1957, in relazione al personale adibito a
un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi.
Lavoratori intermittenti. Istituzione del nuovo codice tipo
lavoratore “IA”
Al fine di consentire ai datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività
compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il
versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile
(cfr. la circolare n. 71 del 21 marzo 1985), si è ritenuto necessario introdurre una specifica
codifica con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente.
Al riguardo si rammenta che, con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, con riferimento alle
prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti è stato precisato che per i suddetti lavoratori
è dovuto il contributo di malattia, e che lo stesso debba essere determinato nella misura
prevista per gli altri lavoratori occupati.
Tanto premesso, in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo
contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati, con il presente
messaggio si comunica che è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il
significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il
contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 2382/2024 riguarda il contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77% per lavoratori intermittenti nei pubblici esercizi, disciplinato dal D.M. 1 febbraio 1957 e dalla circolare n. 41/2006. Commercialisti e responsabili del personale devono utilizzare il nuovo codice tipo lavoratore "IA" nella gestione dei flussi Uniemens, assicurando la corretta determinazione dei contributi previdenziali e il rispetto degli obblighi di versamento presso l'INPS.
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