Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2359/2025

Sospensione della notifica degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti

Pubblicato: 24/07/2025 In vigore dal: 24/07/2025 Documento ufficiale

Quali atti INPS non verranno notificati nel periodo agosto 2025 e quali eccezioni sono previste?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2359/2025 stabilisce una sospensione generale della notifica degli atti nei confronti dei contribuenti dal 1° al 31 agosto 2025, con l'obiettivo di agevolare gli adempimenti durante il periodo estivo. La sospensione riguarda: Note di rettifica, verifiche della regolarità contributiva tramite D.P.A., Diffide di adempimento, verbali ispettivi, atti di recupero da vigilanza documentale, avvisi di addebito (AVA) e atti di accertamento di violazioni amministrative. Tuttavia, sono previste importanti eccezioni: la sospensione non si applica quando sia prossimo il maturare del termine di prescrizione del credito, quando la notifica sia necessaria per escludere pregiudizio ai crediti dell'Istituto, e per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici. Le Strutture territoriali INPS potranno comunque trasferire i crediti all'agente della riscossione nelle date indicate (7-8 agosto e 21-22 agosto) e, se necessario, procedere a notifiche amministrative per interrompere la prescrizione. In pratica, i contribuenti e i loro intermediari avranno una finestra di respiro per regolarizzazioni volontarie, ma l'INPS manterrà la facoltà di agire quando i termini prescrizionali siano a rischio.

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Riferimento normativo

Sospensione della notifica degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 25-07-2025 Messaggio n. 2359 OGGETTO: Sospensione della notifica degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti Per agevolare gli adempimenti dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari, con il presente messaggio si comunica che dall’1 al 31 agosto 2025 compreso, l’Istituto sospenderà la notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Ugualmente, sarà sospesa la notifica delle “Diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici. Nel medesimo periodo sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale. Resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto. L’emissione degli avvisi di addebito (AVA) di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sospesa fino al 31 agosto 2025. Tuttavia, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contribuivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell’INPS. In ogni caso, la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione. Per la gestione del recupero dei crediti attraverso l’agente della riscossione, l’operazione di “infasamento” sarà disponibile per le Strutture territoriali nelle seguenti date: 7 e 8 agosto 2025 per la data di consegna del 10 agosto 2025; 21 e 22 agosto 2025 per la data di consegna del 25 agosto 2025. Inoltre, saranno sospese fino al 31 agosto 2025 le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e delle ordinanze/ingiunzione. Tuttavia, la previsione della sospensione dovrà operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione. Terminata l’istruttoria, la Struttura territorialmente competente sarà chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza/ingiunzione. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 2359/2025 è rilevante per chi gestisce adempimenti contributivi, verifiche della regolarità contributiva, D.P.A. (Dichiarazione preventiva di agevolazione), prescrizione dei crediti contributivi e recupero tramite agente della riscossione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare i termini di prescrizione, l'infasamento dei crediti e le ordinanze/ingiunzioni amministrative quando pianificano le strategie di regolarizzazione durante il periodo estivo.

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