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Messaggio INPS 2350/2022

Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela

Pubblicato: 07/06/2022 In vigore dal: 07/06/2022 Documento ufficiale

Quali sono le regole sul minimale contributivo per le cooperative di lavoro che adottano un piano di crisi aziendale secondo la legge 142/2001?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2350/2022 chiarisce come calcolare i contributi previdenziali per le cooperative di lavoro che deliberano un piano di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001. Normalmente, il minimale contributivo non può scendere sotto i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali (articolo 1, comma 1, del D.L. 338/1989). Tuttavia, durante il periodo di durata del piano di crisi, la legge consente un'eccezione: l'imponibile contributivo può essere calcolato sulle somme effettivamente corrisposte ai soci lavoratori, purché non scenda sotto il minimale contributivo giornaliero (articolo 1, comma 2, del D.L. 338/1989). Questa deroga è ammessa solo se il piano di crisi rispetta specifici requisiti: deve dimostrare l'effettività dello stato di crisi, la temporaneità degli interventi e un nesso causale diretto tra la crisi e le misure adottate. L'INPS ha disposto che i propri uffici territoriali procedano in autotutela all'annullamento di accertamenti contributivi non conformi a queste coordinate normative, al fine di prevenire contenziosi.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale Roma, 08-06-2022 Messaggio n. 2350 Allegati n.1 OGGETTO: Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela 1. Quadro normativo Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della citata legge, di un “piano di crisi aziendale”. Al riguardo, il citato articolo 6 prevede che il regolamento interno delle società cooperative debba, in ogni caso, contenere “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali” e “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della medesima legge, con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”. In relazione agli aspetti di carattere previdenziale, inoltre, l’articolo 4, comma 1, della legge n. 142/2001, stabilisce che “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”. Il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001, secondo cui il regolamento della cooperativa deve prevedere, in ogni caso, la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti retributivi, produce effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo. Infatti, la disciplina sui minimali contributivi è contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389, in base al quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Si rileva in merito che il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 sopra richiamati, come confermato anche da un recente parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, introduce una integrazione, di fonte legale, della disciplina sui minimali contributivi di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, in quanto è la legge ad abilitare, in modo diretto e con carattere di generalità, i regolamenti in tale senso. Pertanto, nell’ipotesi speciale, prevista in via di eccezione, dall’articolo 6, comma 2, allorché si verifichino le condizioni di cui alle lettere d) ed e), previste dal comma 1 del medesimo articolo, per il periodo di durata del piano di crisi, opera il minimale di retribuzione giornaliera in forza dell’applicazione in via sistematica degli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 e del principio del minimale legale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 338/1989. Infatti, nel caso di specie, è la legge, ovvero il già richiamato combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001, che introduce in via sistematica una specifica ipotesi di “deroga” alla disciplina del minimale contributivo. D’altra parte, il carattere speciale delle disposizioni in esame deve essere interpretato e applicato avendo a riferimento l’intero impianto della legge n. 142/2001, secondo il quale convivono, nella stessa posizione complessa del socio lavoratore della cooperativa, sia l’area del diritto societario che quella del diritto del lavoro, con possibilità di interferenze e condizionamenti delle rispettive discipline, le quali necessitano, pertanto, di un coordinamento e di un contemperamento reciproco, tenendo sempre presente il carattere di specialità e di complessità dell’intera disciplina. Al riguardo, si rammenta che le “crisi” cui fanno riferimento le disposizioni in trattazione si caratterizzano per la particolare gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la continuità aziendale. Si rammenta altresì che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: - l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge; - la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; - uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno al reddito e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. Alla luce del quadro normativo sopra descritto, si richiamano le indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con interpello n. 48/2009, che si allega al presente messaggio (Allegato n. 1), in forza del quale, stante l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, ed esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, è consentito il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. Pertanto, in virtù del citato interpello, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”. 2. Contenzioso amministrativo e giudiziario e adozione di provvedimenti di autotutela Alla luce del suesposto quadro normativo, le Strutture territoriali, con riferimento al contenzioso amministrativo in essere, dovranno procedere, nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, con un riesame in autotutela dei provvedimenti concernenti la fattispecie in esame, qualora gli stessi siano stati adottati non conformemente alle delineate coordinate normative chiarite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in funzione di prevenzione di contenzioso giurisdizionale. Per quanto attiene alla gestione dei contenziosi pendenti sulla questione in esame, in osservanza alle disposizioni contenute nel citato parere ministeriale, così come delineate nel precedente paragrafo, le Strutture territoriali dovranno procedere all’annullamento, in via di autotutela, della accertata e/o azionata pretesa contributiva, dandone comunicazione agli Uffici Legali affinché si attivino nel senso di far dichiarare la cessazione della materia del contendere. 3. Indicazioni operative in sede di accertamento ispettivo Alla luce delle indicazioni fornite, al fine di adeguare la condotta del personale ispettivo, i funzionari di vigilanza nel corso delle attività di verifica, laddove ricorra l’ipotesi descritta, verificato preliminarmente che il piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001 rispetti i requisiti previsti dalla legge, si assicureranno che l’imponibile previdenziale preso a riferimento non sia inferiore al minimale contributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 INTERPELLO N. 48/2009 Roma, 5 giugno 2009 Ministero del Lavoro, della Alla Confcooperative Salute e delle Politiche Sociali Borgo S. Spirito, 78 00193 Roma alla Legacoop Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 00161 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0008299 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi previdenziali in caso di piani di crisi aziendali adottati dalle cooperative di lavoro. La Confcooperative e la Legacoop hanno presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in caso di deliberazione, da parte delle cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. n. 142/2001, di un “piano di crisi aziendale”. Va infatti ricordato che tra le misure attuabili nell’ambito di tale piano vi è la possibilità di ridurre i trattamenti economici dei soci lavoratori anche al di sotto dei minimi contrattuali e pertanto occorre chiarire “quale sia l’imponibile contributivo da adottare in presenza di un piano di crisi che preveda la riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi retributivi del CCNL applicabile”. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. La problematica va risolta prendendo anzitutto in considerazione la previsione di cui all’art. 4, comma 1, della citata L. n. 142/2001 secondo la quale “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”. Il richiamo a tale disposizione, che prevede al comma 1 lett. e) proprio la possibilità di deliberare “all’occorrenza, un piano di crisi aziendale”, stante l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, sembra dunque consentire il superamento della generale disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989), in base al quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di 1 assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Nel ritenere dunque non applicabile tale disciplina, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989. A tal proposito si rinvia, relativamente all’anno in corso, a quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 14 del 2 febbraio 2009. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) DP 2

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Il messaggio riguarda il minimale contributivo, la contribuzione previdenziale e assicurativa per le cooperative di lavoro, l'imponibile previdenziale e il D.L. 338/1989. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere la disciplina speciale delle cooperative secondo la legge 142/2001, i piani di crisi aziendale, i trattamenti economici integrativi e il coordinamento tra diritto societario e diritto del lavoro. Rilevante anche la gestione dei contenziosi amministrativi e l'autotutela dell'amministrazione previdenziale.

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