Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2330/2021

Gestione lavoratori domestici. Pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute

Pubblicato: 16/06/2021 In vigore dal: 16/06/2021 Documento ufficiale

Come devono essere gestiti i contributi previdenziali per il mancato preavviso e le ferie non godute nel rapporto di lavoro domestico?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2330/2021 fornisce chiarimenti sulla gestione dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici quando il rapporto di lavoro cessa senza preavviso e/o con ferie non fruite. La normativa si applica ai datori di lavoro domestico che devono versare i contributi attraverso il Portale dei Pagamenti dell'INPS, distinguendo tra due obblighi: il pagamento relativo all'indennità sostitutiva del preavviso e quello relativo alle ferie maturate non godute.

Per quanto riguarda il mancato preavviso, i contributi devono essere calcolati sulla base dei giorni di calendario corrispondenti all'indennità sostitutiva dovuta, considerando la data di effettiva cessazione della prestazione lavorativa. L'indennità viene aggiunta alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga ai fini del calcolo contributivo, ma accreditata al periodo cui effettivamente si riferisce.

Relativamente alle ferie non godute, la normativa chiarisce che si tratta di erogazioni di natura retributiva (come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione), quindi rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente e generano obbligo contributivo. Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato insieme all'ultimo periodo lavorato, calcolando le settimane e le ore retribuite corrispondenti alle ferie maturate e non fruite.

Nella pratica, il datore di lavoro deve generare distinti Avvisi di pagamento pagoPA: uno che includa le ore retribuite come ferie non fruite (da aggiungere alle ore ordinarie dell'ultimo periodo), e uno specifico per il mancato preavviso. L'esempio fornito dal messaggio illustra il calcolo preciso delle ore e delle settimane da indicare in ciascun avviso.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Gestione lavoratori domestici. Pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 17-06-2021 Messaggio n. 2330 OGGETTO: Gestione lavoratori domestici. Pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute Con il presente messaggio, anche a seguito di quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici. Con il messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013 è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati. Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo, la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa), la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva. In merito all’indennità sostitutiva del preavviso l’Istituto, con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, emanata in seguito alla entrata in vigore del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, ha precisato che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973 e circolare n. 365 C. e V. del 19 agosto 1974). Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria dell’8 settembre 2020 (in vigore dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto all’articolo 10, comma 2, del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66. La natura di tale monetizzazione è retributiva, come peraltro rinvenibile nella sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e nella successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nelle quali viene affermato il principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro (cfr., in senso conforme, le sentenze n. 4839/1998; n. 6607/2004; n. 17761/2005; n. 19023/2006; n. 11262/2010; n. 1101/2012; n. 1102/2012; n. 1057/2012 e n. 660/2015). Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute - poiché non inseriti nelle esclusioni tassative dell’articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come sostituito dall’articolo 6 del D.lgs n. 314/1997 - rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi. Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso. Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo. Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente. Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite. Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito. Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, attraverso il “Portale dei Pagamenti”, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato: 1. 2°/2020 - che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore; 2. 3°/2020 - per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2330/2021 è essenziale per chi gestisce lavoratori domestici e deve comprendere l'obbligo contributivo su indennità di mancato preavviso, ferie non godute e retribuzione sostitutiva. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per il corretto calcolo dei contributi previdenziali, la distinzione tra natura retributiva e indennizzi, e l'utilizzo del Portale dei Pagamenti INPS per la generazione degli Avvisi pagoPA.

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