Quali sono le nuove funzioni introdotte dall'INPS per la gestione della maggiorazione dell'assegno unico nei nuclei vedovili e come si applica il diritto alla prestazione in caso di decesso di uno dei genitori?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2303/2024 introduce nuove procedure informatiche per riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori anche nei nuclei vedovili, cioè quando uno dei genitori è deceduto. La normativa si applica a partire dal 1° giugno 2023 e riguarda i nuclei familiari monogenitoriali dove il genitore superstite continua a lavorare e l'altro genitore svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. In pratica, il genitore vedovo può richiedere la maggiorazione compilando il codice fiscale del genitore deceduto e sottoscrivendo un'autodichiarazione sulla propria attività lavorativa; il diritto è riconosciuto per un massimo di 5 anni dal decesso, a condizione che i figli siano minorenni e l'ISEE sia inferiore a 45.574,96 euro (limite 2024). Per i commercialisti e i consulenti del lavoro, è rilevante sapere che il sistema INPS verifica automaticamente la responsabilità genitoriale e, in caso di decesso del genitore richiedente che percepiva l'assegno al 100%, l'istituto provvede al subentro automatico del genitore superstite, richiedendogli una dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di diritto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20-06-2024
Messaggio n. 2303
OGGETTO: Domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di
nuove funzioni per i nuclei vedovili
Premessa
Con il presente messaggio si comunica il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione
della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni per la
gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate
da nuclei vedovili ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Si ricorda che, per effetto della
suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023: “La maggiorazione di cui al presente comma
è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione
della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale
evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno” (cfr. la circolare n. 76 del 10 agosto
2023).
1. Gestione e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di
domande presentate come nuclei vedovili
In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un
nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura
propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al
fine di verificare il diritto (sussistendo le condizioni illustrate nella citata circolare n. 76/2023)
alla maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso
dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di
integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il
codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e
gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente
“Scheda”.
In entrambi i suddetti casi la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove
non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente la seguente
autodichiarazione:
“Al fine di ricevere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 8
del D.lgs. 230/2021, dichiaro di svolgere attività lavorativa e che anche l’altro genitore – di cui
indico il codice fiscale - svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. Si ricorda che la
maggiorazione viene concessa per i figli minorenni e per valori di ISEE inferiori al limite
previsto dalla legge (per il 2024 pari a € 45.574,96)”.
Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato alla verifica della sussistenza del requisito
della responsabilità genitoriale relativamente al codice fiscale inserito. In caso di riscontro
negativo, il richiedente riceve una e-mail con l’informazione della mancata concessione della
maggiorazione. In ogni caso, l’assegno base e le altre eventuali maggiorazioni, ove ricorrano
tutte le condizioni normativamente previste, vengono comunque, garantite. Si precisa che, in
caso di riscontro negativo, l’operatore di Sede ha comunque la possibilità di forzare
positivamente il controllo accedendo al tab “Istruttoria” e selezionando la voce “Forza Esito”,
presente in corrispondenza del controllo di genitorialità situato nella tabella “Controlli per la
Maggiorazione”.
Infine, nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della
prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella
domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno
2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite
di godimento dell'assegno unico e universale.
2. Subentro in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100 per
cento per provvedimento giudiziario
Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva
corrisposto al 100 per cento - in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale
ovvero nei suoi confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i
contributi pubblici su provvedimento giudiziario - è necessario verificare la sussistenza della
responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico
nella domanda.
A tale proposito il sistema invia una comunicazione via e-mail al genitore superstite,
invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (in caso sia già
titolare di domanda di assegno unico per figli avuti con diverso partner) che viene posta nello
stato di “Evidenza al cittadino”.
La procedura sottopone, quindi, al genitore la seguente autodichiarazione:
“Ai fini del diritto all’assegno unico e universale, dichiaro di non trovarmi in nessuna delle
seguenti condizioni rispetto ai figli: essere stato escluso dalla responsabilità genitoriale; essere
stato destinatario, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, di un provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla
pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la mia estraneità in termini di rapporti
affettivi ed economici”.
Una volta confermati i presupposti per il diritto alla prestazione, la domanda transita in stato
“Accolta” e vengono disposti i relativi pagamenti spettanti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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La maggiorazione per genitori entrambi lavoratori è disciplinata dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e rappresenta un incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico. I professionisti che assistono nuclei vedovili devono conoscere i limiti di ISEE, la responsabilità genitoriale, il quinquennio di fruizione post-decesso e le procedure di subentro automatico previste dalla normativa INPS.
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