Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Durata massima della prestazione
Qual è la durata massima della prestazione di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione secondo il Messaggio INPS 227/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 227/2021 chiarisce le modalità di fruizione della prestazione di accompagnamento a pensione disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 92/2012. Si tratta di una misura di sostegno economico destinata ai lavoratori che si trovano in prossimità del pensionamento e che decidono di interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro. La normativa stabilisce che, per le nuove decorrenze delle prestazioni fino al 31 dicembre 2023, il periodo massimo di fruizione individuale può essere elevato fino a 7 anni, anziché i periodi precedentemente previsti. Questo significa che un lavoratore che accede a questa prestazione con decorrenza entro il 1° dicembre 2023 (con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023) può ricevere il sostegno economico per un massimo di sette anni consecutivi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. La proroga fino al 2023 rappresenta un'estensione rispetto al precedente limite temporale, offrendo maggiore flessibilità ai lavoratori in uscita dal mercato del lavoro.
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Riferimento normativo
Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Durata massima della prestazione
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 20-01-2021
Messaggio n. 227
OGGETTO: Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di
cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Durata
massima della prestazione
La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 46/L),
all’articolo 1, comma 345, ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione
di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, che era stato elevato a sette anni dall’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, limitatamente al periodo 2018-2020 (cfr. il messaggio n. 201 del 17 gennaio
2018).
Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione in
argomento, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023 con risoluzione del
rapporto di lavoro il 30 novembre 2023), il periodo massimo individuale di fruizione può essere
elevato fino a 7 anni.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La prestazione di esodo è disciplinata dalla legge n. 92/2012 e rappresenta uno strumento di politica del lavoro per facilitare l'uscita anticipata dal mercato occupazionale. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa misura nel contesto della gestione delle risorse umane, della pianificazione previdenziale e della gestione dei rapporti di lavoro, in particolare per aziende che affrontano processi di riorganizzazione o ridimensionamento.
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