Quali sono le modalità di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e quali agevolazioni sono previste per le aziende con difficoltà di pagamento?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2265/2021 fornisce chiarimenti operativi sulla contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale del 27 dicembre 2019. Si applica ai datori di lavoro con dipendenti, esclusi dirigenti e apprendisti con contratto diverso dal professionalizzante. La contribuzione ordinaria, calcolata a partire da maggio 2021, viene inserita nel flusso Uniemens all'interno dell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Per i versamenti arretrati relativi al periodo marzo 2020-aprile 2021, le aziende devono utilizzare i codici "M179" o "M189" nella sezione AltreADebito della denuncia aziendale.
Per le aziende con media occupazionale tra tre e cinque dipendenti, tenute al versamento dello 0,45%, è prevista una proroga: qualora non riescano a versare la contribuzione di maggio 2021 entro i termini, possono inserire l'importo dovuto nelle denunce di giugno o luglio 2021, sempre utilizzando il codice "M179" per la contribuzione arretrata. Questa flessibilità rappresenta un'agevolazione importante per le piccole aziende in difficoltà di cassa.
Aspetto procedurale rilevante: le aziende che intendono usufruire di questa proroga devono richiedere, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale INPS competente tramite Cassetto previdenziale l'eliminazione del codice di autorizzazione "0S – 6G" esclusivamente per maggio 2021, al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell'aliquota contributiva.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-06-2021
Messaggio n. 2265
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto
interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori
precisazioni
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019,
n. 104125. Sono state fornite, inoltre, istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli
operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte
dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
Ciò premesso, anche a seguito delle richieste pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori
precisazioni operative.
Come indicato nella circolare n. 77/2021, a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della
compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata all’interno
dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di
apprendistato diverso dal professionalizzante.
Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile
2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –
l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”.
Con il presente messaggio, si comunica che i datori di lavoro con media occupazionale
compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione
ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo
relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di
maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto
per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.
Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende
interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale
competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S –
6G per la sola mensilità di maggio 2021.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Fondo di solidarietà bilaterale è disciplinato dal decreto interministeriale 104125/2019 e riguarda la contribuzione ordinaria, l'aliquota contributiva e i versamenti arretrati tramite flusso Uniemens. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire i codici M179 e M189 per le denunce aziendali, l'autorizzazione 0S-6G nel Cassetto previdenziale e le scadenze di versamento per aziende con media occupazionale tra tre e cinque dipendenti.
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