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Messaggio INPS 2265/2021

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori precisazioni

Pubblicato: 10/06/2021 In vigore dal: 10/06/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e quali agevolazioni sono previste per le aziende con difficoltà di pagamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2265/2021 fornisce chiarimenti operativi sulla contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale del 27 dicembre 2019. Si applica ai datori di lavoro con dipendenti, esclusi dirigenti e apprendisti con contratto diverso dal professionalizzante. La contribuzione ordinaria, calcolata a partire da maggio 2021, viene inserita nel flusso Uniemens all'interno dell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Per i versamenti arretrati relativi al periodo marzo 2020-aprile 2021, le aziende devono utilizzare i codici "M179" o "M189" nella sezione AltreADebito della denuncia aziendale.

Per le aziende con media occupazionale tra tre e cinque dipendenti, tenute al versamento dello 0,45%, è prevista una proroga: qualora non riescano a versare la contribuzione di maggio 2021 entro i termini, possono inserire l'importo dovuto nelle denunce di giugno o luglio 2021, sempre utilizzando il codice "M179" per la contribuzione arretrata. Questa flessibilità rappresenta un'agevolazione importante per le piccole aziende in difficoltà di cassa.

Aspetto procedurale rilevante: le aziende che intendono usufruire di questa proroga devono richiedere, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale INPS competente tramite Cassetto previdenziale l'eliminazione del codice di autorizzazione "0S – 6G" esclusivamente per maggio 2021, al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell'aliquota contributiva.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 11-06-2021 Messaggio n. 2265 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Ulteriori precisazioni Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Sono state fornite, inoltre, istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo. Ciò premesso, anche a seguito delle richieste pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni operative. Come indicato nella circolare n. 77/2021, a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante. Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”. Con il presente messaggio, si comunica che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”. Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi

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Il Fondo di solidarietà bilaterale è disciplinato dal decreto interministeriale 104125/2019 e riguarda la contribuzione ordinaria, l'aliquota contributiva e i versamenti arretrati tramite flusso Uniemens. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire i codici M179 e M189 per le denunce aziendali, l'autorizzazione 0S-6G nel Cassetto previdenziale e le scadenze di versamento per aziende con media occupazionale tra tre e cinque dipendenti.

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