Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli. Richiesta di riesame
Come posso presentare un riesame contro il diniego dell'esonero contributivo previsto dalla legge 178/2020 se ho già inoltrato una prima istanza?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2253/2025 disciplina le modalità di riesame per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali che hanno ricevuto un esito negativo sulla richiesta di esonero parziale dei contributi previdenziali. La normativa si applica a chi è iscritto alle gestioni artigiani e commercianti dell'INPS e ha presentato domanda per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 20-22 bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In primo luogo, è possibile proporre istanza di riesame accedendo al Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti tramite identità digitale, seguendo il percorso indicato e utilizzando il link "Riesame" per inviare documentazione a supporto della richiesta. Tuttavia, se l'utente ha già presentato un'istanza di riesame, il sistema non consente di presentarne una seconda attraverso questa funzionalità. In questo caso, il contribuente deve contattare direttamente la Struttura territorialmente competente dell'INPS utilizzando la funzione "Comunicazione Bidirezionale" presente nel Cassetto Previdenziale, specificando nell'oggetto "Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale" e nelle note "Esonero contributivo legge n. 178/2020".
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Riferimento normativo
Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli. Richiesta di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-07-2025
Messaggio n. 2253
OGGETTO: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale
dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-
bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti
controlli. Richiesta di riesame
Facendo seguito al messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024, con il presente messaggio si
ribadisce che, avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell’esonero parziale di cui
all’oggetto, è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio
n. 803 del 17 febbraio 2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa
attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al
seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo
art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.
Inoltre, si precisa che, nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la
procedura non consente di presentarne una nuova.
In questo caso l’utente, pertanto, deve contattare la Struttura territorialmente competente
dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto
Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato
la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità
“Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo
cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note
“Esonero contributivo legge n. 178/2020”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il messaggio INPS riguarda l'esonero contributivo per artigiani e commercianti secondo la legge 178/2020, disciplinando le procedure di riesame e ricorso amministrativo presso l'INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di accesso al Cassetto Previdenziale, le funzionalità di riesame e i contatti con le strutture territoriali competenti per gestire i dinieghi dell'esonero parziale dei contributi previdenziali.
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