Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sull’ambito di applicazione degli stanziamenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Come devono essere utilizzate le risorse del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo secondo il Messaggio INPS 2241/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2241/2021 chiarisce l'utilizzo dei 186,7 milioni di euro stanziati dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il Fondo di solidarietà del settore aereo e aeroportuale. Inizialmente, la circolare INPS n. 72/2021 aveva limitato queste risorse esclusivamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga previsti dall'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha successivamente chiarito che le risorse possono finanziare tutte le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo, non solo quelle in deroga. Questo orientamento ministeriale ha superato le precedenti limitazioni imposte dall'INPS, ampliando significativamente la platea di beneficiari e le modalità di utilizzo dei fondi per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Per le aziende del settore aereo e aeroportuale, questa precisazione rappresenta una maggiore flessibilità nell'accesso alle prestazioni di integrazione salariale, consentendo di coprire diverse tipologie di trattamenti oltre a quelli in deroga.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Precisazioni sull’ambito di applicazione degli stanziamenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 10-06-2021
Messaggio n. 2241
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Precisazioni sull’ambito di applicazione degli
stanziamenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41
L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha esteso l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di
integrazione salariale in deroga riconosciuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del medesimo
decreto-legge, per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive intervenute nel
periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì un incremento della
dotazione del Fondo nella misura di 186,7 milioni di euro.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riscontrando una richiesta di chiarimenti posta
dall’Istituto in merito al corretto utilizzo dell’importo stanziato ai sensi del citato articolo 9,
comma 3, ha chiarito, con la nota prot. n. 4850 del 3 giugno 2021, che dette risorse possono
essere utilizzate per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazione erogate dal Fondo.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si rende noto, pertanto, che le indicazioni
fornite dall’Istituto con la circolare n. 72/2021, che limitavano l’impiego del predetto
stanziamento (186,7 milioni di euro) esclusivamente al finanziamento dei trattamenti in
deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge, escludendolo per le altre
tipologie di prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo, devono ritenersi superate dal
recente orientamento interpretativo ministeriale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2241/2021 riguarda il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, l'integrazione salariale in deroga, i trattamenti di cassa integrazione e le prestazioni di sostegno al reddito nel settore aereo e aeroportuale. Consulenti del lavoro e responsabili HR devono considerare questa normativa per l'accesso alle prestazioni di ammortizzatori sociali, la corretta classificazione delle sospensioni e riduzioni di attività, e l'utilizzo delle risorse ministeriali dedicate al settore durante il periodo di crisi pandemica.
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