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Messaggio INPS 2230/2025

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di calcolo della prestazione. Precisazioni

Pubblicato: 13/07/2025 In vigore dal: 13/07/2025 Documento ufficiale

Come si calcola la prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni e quali sono le modalità di presentazione della domanda?

Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni eroga una prestazione integrativa aggiuntiva rispetto ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), straordinari (CIGS) e all'Assegno di integrazione salariale (AIS). L'obiettivo è garantire ai lavoratori beneficiari un trattamento complessivo pari all'80% dell'imponibile utile per il calcolo del TFR per l'intera durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione. La prestazione integrativa si applica solo alle autorizzazioni successive alla piena operatività del Fondo (dal 15 febbraio 2024) e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.

Il calcolo della prestazione integrativa segue le medesime modalità della prestazione principale, basandosi sulla retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore. L'algoritmo prevede di determinare la retribuzione oraria sulla base della retribuzione mensile imponibile utile per il TFR (R_TFR), divisa per le ore lavorabili mensili, moltiplicata per l'80%, e successivamente sottrarre l'importo orario dell'integrazione salariale lorda già liquidata. L'importo complessivo della prestazione integrativa deve essere calcolato moltiplicando l'importo orario per il numero di ore di integrazione autorizzate nel periodo.

In fase di compilazione della domanda, il datore di lavoro o intermediario abilitato deve inserire l'importo stimato complessivo della prestazione integrativa al netto dell'importo corrispondente all'integrazione salariale lorda già liquidata per la prestazione principale. Per le istanze già presentate, qualora gli importi risultino difformi rispetto alla stima corretta secondo l'algoritmo, i datori di lavoro possono inviare una comunicazione PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio, indicando il numero progressivo della domanda e l'importo corretto da sostituire.

Le istanze sono sottoposte all'attenzione del Comitato amministratore del Fondo secondo l'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Attualmente, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio; per le integrazioni di prestazioni già erogate a pagamento diretto, le istruzioni saranno fornite con successivo messaggio.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di calcolo della prestazione. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 14-07-2025 Messaggio n. 2230 Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di calcolo della prestazione. Precisazioni 1. Prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale Come illustrato nella circolare n. 86 del 1° agosto 2024 e nel messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo) eroga una prestazione integrativa, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, ossia integrativa del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e dell’Assegno di integrazione salariale (AIS). Tale prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS erogata dal Fondo garantisce ai beneficiari un trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 4 agosto 2023). L’integrazione dei trattamenti di integrazione salariale può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente con il giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore, avvenuta in data 14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024. La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale. Si ricorda che, al momento, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio, per le quali, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di prestazione integrativa, è visualizzabile sul “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà” la relativa autorizzazione e il montante relativo all’importo conguagliabile dal datore di lavoro secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 1185/2025. Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni di dettaglio. Tanto premesso, di seguito, si forniscono indicazioni, condivise con le parti istitutive del Fondo, per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda. 2. Retribuzione di riferimento e modalità di calcolo della stima dell’importo della prestazione integrativa In analogia alla prestazione principale, anche il calcolo della prestazione integrativa è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Ai fini della corretta determinazione della stima dell’importo della prestazione integrativa, le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio, nel quale sono riportati due esempi di calcolo della prestazione spettante a un beneficiario con rapporto di lavoro full-time e a un beneficiario con rapporto di lavoro part-time. Al riguardo, si ricorda che il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFRe corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione dell’elemento <MeseTFR> che, a sua volta, al suo interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato (cfr. il par. 8 del messaggio n. 1185/2025). 3. Misura della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS. Compilazione della domanda Come indicato nel messaggio n. 1185/2025, in fase di compilazione della domanda la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente al datore di lavoro/intermediario abilitato di completare la richiesta inserendo l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare, che deve essere calcolata sulla base dell’algoritmo proposto, utilizzando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso secondo l’effettivo fabbisogno dell’azienda. L’importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito nella richiesta, pertanto, al netto dell’importo corrispondente all’integrazione salariale lorda liquidato ai beneficiari per la prestazione principale. 4. Presentazione della domanda di prestazione integrativa. Istruttoria delle istanze già pervenute Sulla base di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, in merito alle istanze di prestazione integrativa trasmesse fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, qualora i datori di lavoro verifichino che gli importi già richiesti risultino difformi rispetto alla stima effettuata in base all’algoritmo proposto, i medesimi possono inoltrare una PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, indicando il numero progressivo e il protocollo della domanda che deve essere oggetto di modifica e comunicando, inoltre, l’importo stimato relativo alla prestazione integrativa da sostituire all’importo risultante in domanda. La modifica viene effettuata centralmente in fase di istruttoria. In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro, le istanze saranno istruite sulla base dell’importo richiesto al momento della presentazione delle stesse. Si ricorda che le istanze attualmente in carico ed eventuali nuove richieste saranno sottoposte all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo secondo l’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 4 agosto 2023. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI RETRIBUZIONE MENSILE IMPONIBILE UTILE PER IL CALCOLO DEL TFR Il Fondo eroga una prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale. Altresì, anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale. R_TFR = ovvero retribuzione mensile imponibile utile per il calcolo del TFR, corrisponde al dato fornito dall’azienda con la trasmissione del flusso UNIEMENS valorizzando nella denuncia mensile l’elemento <MeseTFR> che al suo interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato. (cfr. paragrafo 8 del messaggio 1185/2025). Algoritmo applicato per il calcolo su base oraria della indennità salariale lorda (prestazione principale): Retribuzione Oraria ISL = Retribuzione Mensile * (Mensilità/12) / Ore Lavorabili, abbattuta al massimale previsto per legge. Algoritmo da applicare per il calcolo su base oraria della Prestazione Integrativa: Retribuzione Oraria P.I. = R_TFR / Ore Lavorabili * 80% - ISL Oraria liquidata. ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA AIS-CIGO-CIGS Lavoratore full time Voci Dati A) Retribuzione mensile di riferimento ISL (retribuzione teorica) 2.276,00 B) Ore lavorabili nel mese 168 C) Mensilità 13 D) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) (A*(C/12) /B) 14,68 E) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) con applicazione massimale ISL 8,29 F) Nr. ore di integrazione salariale nel mese 16 G) Importo ISL (E*F) 132,66 H) Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) 2.280,80 I) 80% della Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione 1824,64 integrativa) (H*80%) L) Retribuzione Oraria Prestazione Integrativa (I/B) 10,86 M) Importo Orario della Prestazione Integrativa a carico del Fondo (L-E) 2,57 N) Importo complessivo Prestazione Integrativa a carico del Fondo (M*F) 41,12 ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA AIS-CIGO-CIGS Lavoratore part time (62,50%) Voci Dati A) Retribuzione mensile di riferimento ISL (retribuzione teorica) 1.397,00 B) Ore lavorabili nel mese 105 C) Mensilità 13 D) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) (A*(C/12) /B) 14,41 E) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) con applicazione massimale ISL 8,29 F) Nr. ore di integrazione salariale nel mese 4 G) Importo ISL (E*F) 33,16 H) Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) 1.400,20 I) 80% della Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione 1.120,16 integrativa) (H*80%) L) Retribuzione Oraria Prestazione Integrativa (I/B) 10,67 M) Importo Orario della Prestazione Integrativa a carico del Fondo (L-E) 2,38 N) Importo complessivo Prestazione Integrativa a carico del Fondo (M*F) 9,51

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Il Messaggio INPS 2230/2025 disciplina il calcolo della prestazione integrativa CIGS, CIGO e AIS erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, con riferimento alla retribuzione imponibile per il TFR, alle ore lavorabili e all'applicazione del massimale di legge. Commercialisti e responsabili HR devono consultare questo documento per compilare correttamente le domande di integrazione salariale, determinare l'importo della prestazione integrativa e gestire le comunicazioni di modifica presso l'INPS, considerando la distinzione tra lavoratori full-time e part-time e il trattamento complessivo pari all'80% dell'imponibile TFR.

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