Lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS - chiarimenti in merito al riconoscimento della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001).
Le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo PALS hanno diritto alla flessibilità del congedo di maternità prevista dall'art. 20 del D.lgs. 151/2001?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2214/2017 chiarisce che le lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS (Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) hanno diritto all'istituto della flessibilità del congedo di maternità, nonostante la loro natura di lavoratrici autonome. Questo perché l'assicurazione di maternità presso PALS opera per tutti i lavoratori dello spettacolo indipendentemente dal tipo di rapporto (subordinato, parasubordinato o autonomo), applicando quindi le disposizioni generali del Testo Unico sulla maternità e paternità. La flessibilità consente alla lavoratrice di distribuire il periodo di congedo in modo diverso rispetto alla rigida astensione obbligatoria, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge, incluse le certificazioni mediche necessarie. Tuttavia, è fondamentale che la lavoratrice non rimanga indebitamente al lavoro durante i periodi di congedo: in caso contrario, perde il diritto all'indennità per quelle giornate e le stesse non sono computabili nel periodo post partum, secondo quanto stabilito dall'art. 22 del DPR 1026/1976.
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Riferimento normativo
Lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS - chiarimenti in merito al riconoscimento della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001).
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 30-05-2017
Messaggio n. 2214
OGGETTO: Lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS - chiarimenti in
merito al riconoscimento della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U.
maternità/paternità (D.lgs. 151/2001).
Sono pervenuti alla Direzione Generale alcuni quesiti in merito all’applicabilità alle lavoratrici
autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS - ex
Enpals) dell’istituto della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs.
151/2001).
Si tenga conto, in proposito, di quanto segue.
Come è noto, l’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del
datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS,
a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o
autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).
Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato
T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (cfr. circolare
Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980).
Si osservi anche che, con circolare n. 10314 del 16 giugno 1983 in materia di assicurazione
economica di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, l’Istituto ha rimandato, per le
prestazioni di maternità, all’applicazione delle istruzioni di portata generale impartite con la
circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, che chiarisce come la disciplina dell’indennità
giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro sia contenuta nella legge n. 1204/1971, oggi sostituita dal D.Lgs. n.
151/2001.
Pertanto, posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni
contenute nel predetto D.Lgs. n. 151/2001 (in deroga a quanto previsto dall’art. 2 comma 1,
lett. e) in materia di trattamento economico, si ritiene che non possano non applicarsi anche le
disposizioni contenute nel medesimo testo di legge in ordine all’istituto della flessibilità del
congedo di maternità di cui all’art. 20 del medesimo T.U., fermo restando il rispetto delle
condizioni ivi previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.
Peraltro, con Messaggio n. 13279/2007 (con oggetto “Chiarimenti in merito all’istituto della
flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001) l’Istituto ha sottolineato
l’importanza dell’acquisizione della prescritta documentazione, precisando che “sotto il profilo
del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la
perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel
periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall’art. 22 del DPR n.
1026/1976” .
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La flessibilità del congedo di maternità secondo il D.lgs. 151/2001 rappresenta un diritto riconosciuto anche alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte a PALS, con applicazione delle norme generali sulla maternità e paternità. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'acquisizione della documentazione medica prescritta e monitorare che l'indennità di maternità non sia corrisposta nei giorni di effettiva permanenza al lavoro, secondo le disposizioni sulla decorrenza del trattamento economico.
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