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Messaggio INPS 2209/2020

Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia.

Pubblicato: 26/05/2020 In vigore dal: 26/05/2020 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche del bonus baby-sitting introdotto dal Decreto Rilancio e a quali categorie di lavoratori si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato la disciplina del bonus baby-sitting originariamente previsto dal Decreto Cura Italia, estendendo l'importo massimo erogabile e introducendo nuove modalità di utilizzo. Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS o alle casse professionali, con un limite massimo di 1.200 euro complessivi fino al 31 luglio 2020. Per i comparti di sicurezza, difesa, soccorso pubblico e per il settore sanitario (pubblico e privato accreditato), l'importo massimo è stato aumentato a 2.000 euro.

La norma prevede due modalità di utilizzo alternative: il bonus può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di baby-sitting oppure, in alternativa, può essere erogato direttamente al richiedente per l'iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Questa flessibilità risponde all'esigenza di supportare le famiglie durante la sospensione dei servizi educativi causata dall'emergenza COVID-19.

Al momento del messaggio INPS 2209/2020, le procedure telematiche erano ancora in corso di implementazione, con l'impegno di comunicare successivamente le modalità operative per la presentazione delle domande. Questo bonus rappresenta una misura di sostegno economico alle famiglie lavoratrici per far fronte alle difficoltà derivanti dalla chiusura temporanea dei servizi per l'infanzia.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia.

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27-05-2020 Messaggio n. 2209 OGGETTO: Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia. Con il presente messaggio si comunica che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal decreto-legge n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19. Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro. La norma ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Non appena sarà ultimato il processo di adeguamento informatico, con successivo messaggio saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il bonus baby-sitting del Decreto Rilancio riguarda agevolazioni per lavoratori dipendenti privati, lavoratori autonomi INPS e iscritti alla Gestione separata, con importi massimi differenziati per comparti pubblici e sanitari. La normativa si collega ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri estivi e ai servizi integrativi disciplinati dal decreto legislativo 65/2017, rappresentando una misura di welfare aziendale e sostegno al reddito familiare durante l'emergenza epidemiologica.

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