Quali sono i nuovi termini di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario secondo il Decreto-legge 34/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) ha modificato i termini per presentare le domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario in relazione all'emergenza COVID-19. La norma principale stabilisce che le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, rendendo i termini più stringenti rispetto alla disciplina precedente.
Per facilitare l'adeguamento, è stato fissato un termine transitorio al 31 maggio 2020 per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Questa disposizione riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai presentato richieste di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi compresi in tale arco temporale.
La norma introduce anche una penalizzazione importante: le domande trasmesse oltre il termine previsto comportano una riduzione del trattamento di integrazione salariale, che non potrà riguardare periodi anteriori di una settimana rispetto alla data effettiva di presentazione della domanda. Questa penalizzazione incentiva il rispetto dei nuovi termini più brevi.
Per tutti gli altri casi e per il flusso gestionale completo delle domande, l'INPS ha rimandato a una circolare successiva le indicazioni operative dettagliate, al fine di chiarire l'applicazione del nuovo impianto normativo introdotto dal decreto rilancio.
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Riferimento normativo
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 26-05-2020
Messaggio n. 2183
OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle
domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.
Prime indicazioni
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, reca “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, il provvedimento, entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene modifiche all’impianto regolatorio
in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, il c.d. decreto rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di
cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la
modifica dell’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve
essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di
trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito
all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di
presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Il
medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis dell’articolo 19
del D.L. n. 18/2020 che, attraverso il richiamo al termine di presentazione delle domande di
cui al comma 2 dell’articolo 19, introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il
predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione
salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione delle medesime.
In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di
trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di
lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o
assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma
2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto
normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita
circolare di prossima emanazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2183/2020 affronta i termini di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario nel contesto dell'emergenza COVID-19, disciplinati dal Decreto-legge 34/2020. Commercialisti e consulenti del lavoro devono prestare attenzione ai termini perentori, alle penalizzazioni per ritardo di presentazione e alla causale "COVID-19 nazionale", nonché alle disposizioni transitorie previste per i datori di lavoro che presentano domande per la prima volta, considerando l'impatto sulla decorrenza dei trattamenti di integrazione salariale.
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