Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2181/2018

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 – proroga della ripresa dei versamenti sospesi mediante rateazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Pubblicato: 29/05/2018 In vigore dal: 29/05/2018 Documento ufficiale

Quali sono le nuove scadenze per il versamento dei contributi previdenziali sospesi a causa dei terremoti del 2016-2017 nelle regioni del Centro Italia?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2181/2018 comunica le modifiche introdotte dal Decreto-legge 55/2018 riguardanti i versamenti contributivi sospesi per i datori di lavoro e i contribuenti nelle aree colpite dai terremoti di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo). La normativa originaria prevedeva la ripresa dei versamenti entro maggio 2018, ma il nuovo decreto-legge proroga questa scadenza al 31 gennaio 2019 per chi sceglie di rateizzare i contributi. Chi intende versare in unica soluzione mantiene il termine del 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi. La principale novità è l'allungamento della rateizzazione: da un massimo di 24 rate mensili (da maggio 2018) a un massimo di 60 rate mensili, con decorrenza dal 31 gennaio 2019. Questo significa che i contribuenti che avevano già iniziato a pagare in rate da maggio 2018 potranno interrompere i versamenti e riprendere dal gennaio 2019 con un nuovo piano di ammortamento. La norma si applica anche ai piani di rateazione già in corso alla data del terremoto, per i quali le rate sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

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Riferimento normativo

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 – proroga della ripresa dei versamenti sospesi mediante rateazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 30-05-2018 Messaggio n. 2181 OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 – proroga della ripresa dei versamenti sospesi mediante rateazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria L’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici in oggetto fino al 30 settembre 2017. Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi è stato fissato, dalla medesima previsione normativa, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione ovvero, in alternativa, in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017. Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, ha modificato le previsioni di cui al comma 13 dell’articolo 48, del citato D.L. n. 189/2016. Nello specifico, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero, in alternativa, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018 (cfr. il messaggio n. 4080 del 19/10/2017). L’Istituto, con messaggio n. 895 del 27/02/2018, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 31 maggio 2018. Le indicazioni operative concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateazione a decorrere dal mese di maggio sono state, invece, fornite con messaggio n. 2078 del 22/5/2018. Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 55/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018, ha modificato le previsioni di cui al citato comma 13 dell’articolo 48. Nel dettaglio, la novella normativa ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione “fino ad un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”. Pertanto, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 55/2018 in trattazione, si rappresenta che, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici – verificatisi nelle Regioni in oggetto in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione, precedentemente fissata al mese di maggio 2018, è stata prorogata alla data del 31 gennaio 2019. Ne consegue che, per effetto della modifica normativa in argomento, potranno essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2078 del 22/5/2018, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi. Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione a decorrere dalla data del 31 gennaio 2019. Si rammenta, per completezza, che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto. Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell’evento sismico, si precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto. Si rende noto, inoltre, che l’articolo 1, comma 2 del citato D.L. n. 55/2018 ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, come segue: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1º gennaio 2019.” In ragione della sostituzione delle parole "dal 1º giugno 2018" con le parole "dal 1º gennaio 2019", i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2181/2018 è lo strumento attraverso il quale l'Istituto comunica le modifiche ai termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, della sospensione dei versamenti tributari e della rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Commercialisti e consulenti del lavoro devono consultarlo per gestire correttamente i versamenti sospesi, la rateizzazione fino a 60 rate mensili, l'interruzione dei piani di ammortamento ordinari e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione nei comuni colpiti da sisma.

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