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Messaggio INPS 217/2021

Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Pubblicato: 18/01/2021 In vigore dal: 18/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere alla pensione anticipata "opzione donna" secondo il Messaggio INPS 217/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 217/2021 disciplina l'accesso alla pensione anticipata denominata "opzione donna", estendendo i termini per la maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2020. La normativa si applica alle lavoratrici dipendenti e autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, nonché alle lavoratrici del comparto scuola e AFAM. Per accedere a questo trattamento, le lavoratrici devono aver maturato entro il 31 dicembre 2020 un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni (se dipendenti) o 59 anni (se autonome), con il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo. La decorrenza del trattamento non può essere anteriore al 1° febbraio 2021 per le lavoratrici dipendenti e autonome dell'assicurazione generale, al 2 gennaio 2021 per le dipendenti delle forme esclusive, e rispettivamente al 1° settembre 2021 e 1° novembre 2021 per le lavoratrici della scuola e AFAM. È importante sottolineare che non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e che il trattamento può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, purché i requisiti siano stati perfezionati entro la data limite.

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Riferimento normativo

Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-01-2021 Messaggio n. 217 OGGETTO: Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. L’articolo 1, comma 336, della legge in argomento prevede che: “All’articolo 16 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»”. La disposizione normativa estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020. In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dal menzionato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili). Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria. Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021. Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile. Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020. Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'opzione donna rappresenta un'eccezione al sistema pensionistico ordinario, disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e riguarda il calcolo contributivo della pensione, l'anzianità contributiva, l'età anagrafica e le finestre mobili di decorrenza. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza sociale consultano questa normativa per verificare i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda di pensione e l'applicazione delle regole di decorrenza secondo il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

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