Quali sono le modalità e i presupposti per accedere alla nuova funzione "Controllo autocertificazioni" del servizio SIUSS, e quali prestazioni INPS possono essere verificate attraverso questo strumento?
Spiegato da FiscoAI
La nuova funzione "Controllo autocertificazioni" introdotta dal Messaggio INPS 2156/2022 consente agli enti locali (Comuni, Province autonome e Regioni in qualità di enti erogatori) di verificare le dichiarazioni rese dai cittadini in sede di richiesta di prestazioni assistenziali, senza necessità di aver precedentemente trasmesso dati al sistema SIUSS. L'accesso è riservato esclusivamente agli operatori autorizzati degli enti erogatori, che devono accedere tramite SPID al portale www.inps.it e rilasciare dichiarazioni di assunzione di responsabilità specifiche sulla finalità del trattamento dati.
Per effettuare una ricerca, l'operatore deve fornire il codice fiscale del cittadino, il protocollo della domanda di prestazione presentata all'ente, la tipologia di prestazione richiesta e l'anno di interesse. Le prestazioni verificabili sono: Carta acquisti (A1.03), Reddito di cittadinanza (A7.01), Pensione di cittadinanza (A7.02), Reddito di Inclusione (A1.04.01), Reddito di Emergenza (A1.04.02) e prestazioni della categoria A4.
Il sistema restituisce informazioni sulla data di inizio e fine della prestazione e i mesi di erogazione; l'importo della prestazione è visualizzabile solo previa dichiarazione obbligatoria della necessità e indicazione della motivazione. L'accesso è strutturato secondo il principio di minimizzazione dei dati del GDPR, circoscrivendo il trattamento alle sole finalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Servizio “SIUSS - ex Casellario dell’assistenza”. Nuova funzionalità di controllo delle autocertificazioni per gli enti locali
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-05-2022
Messaggio n. 2156
Allegati n.1
OGGETTO: Servizio “SIUSS - ex Casellario dell’assistenza”. Nuova funzionalità di
controllo delle autocertificazioni per gli enti locali
1. Premessa
Il decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206, recante “Regolamento recante modalità
attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, ha previsto,
all’articolo 6, comma 4, che: “L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa,
rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed
alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di
migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di
complementarità tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale”.
Nell’Allegato 1 al decreto direttoriale INPS n. 103 del 15 settembre 2016, contenente le
“Modalità attuative dei flussi informativi e disciplinare tecnico per la sicurezza, ai sensi del
D.M. 16 dicembre 2014 n. 206 – Casellario dell'Assistenza – seconda e terza componente"
viene stabilito che i flussi informativi sono "ad uso degli Enti erogatori che dovranno
contribuire al popolamento del Casellario, al quale potranno accedere per ottenere informazioni
di propria pertinenza".
Nel citato Allegato 1 è, inoltre, stabilito che le specifiche tecniche e le regole di sicurezza sono
finalizzate "a consentire […] la consultazione delle informazioni […] inviate, integrate con
quelle presenti negli archivi INPS".
Sulla base della descritta disciplina e dell’interpretazione a suo tempo fornita, gli enti erogatori
possono, quindi, accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un
determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una
prestazione erogata al medesimo soggetto.
2. Nuova funzione “Controllo autocertificazioni”
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19 e
per rispondere alle numerose richieste dei Comuni di potere accedere al SIUSS, anche prima di
aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai
propri cittadini, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
dell’Ufficio del Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto, è stata introdotta,
esclusivamente nella procedura on-line accessibile dal portale INPS, una nuova funzione
denominata “Controllo autocertificazioni”.
La nuova funzione consente agli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome
e le Regioni in qualità di enti erogatori) di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in
sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti,
nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario, rispetto
alle finalità del trattamento (principio di minimizzazione dei dati), come previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, tale accesso preventivo ai dati è strutturato in modo
da circoscrivere puntualmente il trattamento dei dati alle finalità di controllo delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed escludere ulteriori e
ultronei scopi.
Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che
l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più
operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS - ex
Casellario dell’assistenza”.
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale: i Comuni,
singoli o associati, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni, qualora le stesse
siano enti erogatori. Sono escluse, al momento, tutte le altre categorie di enti erogatori (le
Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti), ai sensi del
citato articolo 6, comma 4, del D.M. n. 206/2014.
3. Modalità di accesso
L’operatore, solo attraverso il sito internet www.inps.it, accede al servizio “SIUSS – ex
Casellario dell’assistenza” con il proprio SPID e viene riconosciuto automaticamente dal
Sistema, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
Nella home page della procedura potrà, quindi, accedere alla funzione “Controllo
autocertificazioni”, nell’ambito della quale dovrà rilasciare le opportune dichiarazioni di
assunzione di responsabilità, prima di potere verificare le informazioni per singolo codice
fiscale.
Le informazioni restituite riguardano le seguenti prestazioni erogate dall’INPS: A1.03 Carta
acquisti, A7.01 Reddito di cittadinanza, A7.02 Pensione di cittadinanza, A1.04.01 Reddito di
Inclusione, A1.04.02 - Reddito di Emergenza e prestazioni della categoria A4.
Inoltre, per accedere alle informazioni con la finalità di verifica delle autodichiarazioni,
l’operatore dell’ente dovrà inserire il protocollo della domanda presentata dal soggetto
interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di
prestazione richiesta.
Sul sito dell’Istituto (www.inps.it), nella pagina dedicata al servizio “SIUSS – ex Casellario
dell’assistenza”, è pubblicato, contestualmente al presente messaggio, un apposito avviso
relativo all’introduzione della nuova funzione descritta, consultabile dagli enti, attraverso il
seguente percorso: “Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario dell’assistenza)”.
Si allega un documento descrittivo contenente le modalità di accesso alla nuova funzione
(Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
DESCRIZIONE FUNZIONE “CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI” Allegato n. 1
1. Di seguito è riportata la schermata della Home page della procedura SIUSS, da cui si accede alla nuova
funzione “Controllo autocertificazioni”.
2. Per accedere alla richiesta di informazioni è necessario rilasciare alcune dichiarazioni di assunzione di
responsabilità e finalità dell’accesso. In particolare, le informazioni devono riguardare un cittadino
avente residenza/domicilio o dimora nel territorio di competenza dell’ente e devono servire per finalità
di controllo di dati auto dichiarati dallo stesso cittadino; è richiesto il protocollo della domanda di
prestazione presentata dal cittadino all’ente, la tipologia di prestazione richiesta dallo stesso cittadino e
i suoi dati anagrafici (codice fiscale, nome e cognome).
Dopo aver compilato i campi richiesti cliccare su “Avanti”.
3. Nella schermata successiva il codice fiscale del cittadino è verificato dal sistema. Appaiono anche i
dati identificativi dell’ente, a cui è data la possibilità di inserire o aggiungere un indirizzo e-mail (utile
per eventuali contatti futuri da parte dell’Istituto). È chiesto poi all’operatore di indicare l’anno di
interesse relativo ai dati da verificare e la tipologia di prestazione (da scegliere tramite menù a
tendina tra quelle erogate dall’INPS). Quindi cliccare sul pulsante “Cerca”.
4. nella parte bassa della schermata apparirà il risultato della ricerca, che riporterà la data inizio e la
data fine della prestazione richiesta e i mesi di erogazione. Solo qualora sia necessario acquisire
anche l’importo della prestazione sarà necessario cliccare sul pulsante “Dettaglio”
5. L’operatore dell’ente dovrà, in tal caso, dichiarare obbligatoriamente la necessità di visualizzare
l’importo della prestazione e spuntare una delle relative motivazioni, cliccando sulle apposite caselle.
Dovrà poi cliccare su “Visualizza importo”.
6. A questo punto sarà fornito tutto il dettaglio dei dati della prestazione richiesta comprensivi
dell’importo.
Si segnala che per il Reddito di cittadinanza (A7.01) e per la Pensione di cittadinanza (A7.02) l’anno richiesto
corrisponde all’anno di erogazione dei pagamenti (cassa), mentre le date “da…a” indicano il periodo di
competenza della prestazione.
7. A questo punto sarà possibile effettuare una nuova ricerca (cliccando sull’apposito tasto in basso a
destra nella schermata) oppure uscire dalla funzione.
8. Terminate tutte le ricerche, cliccato il pulsante “Esci” apparirà la seguente finestra, nella quale sarà
richiesto di spuntare le seguenti dichiarazioni.
Hai domande su questa normativa?
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La funzione "Controllo autocertificazioni" si applica al trattamento dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il principio di minimizzazione dei dati, operando nel contesto delle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Gli enti locali utilizzano questo strumento per verificare l'autodichiarazione dei cittadini in relazione a prestazioni assistenziali INPS, garantendo il rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità nel trattamento delle informazioni sensibili.
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