Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
Quali sono le modalità e i beneficiari della sospensione delle ritenute IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma del 2016 e successive scosse?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2155/2017 disciplina la sospensione delle ritenute IRPEF per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, con estensione anche ai comuni abruzzesi colpiti fino al 18 gennaio 2017. La sospensione si applica alle ritenute operate dai sostituti d'imposta (come l'INPS) su prestazioni pensionistiche e assimilate, secondo gli articoli 23, 24 e 29 del DPR 600/1973, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. I beneficiari devono presentare apposita istanza telematica dichiarando la residenza nel territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al momento del sisma. La sospensione decorre dalla prima rata utile successiva alla presentazione della domanda e non comporta rimborso delle ritenute già versate all'Agenzia delle Entrate, mentre le ritenute estratte ma non ancora versate saranno rimborsate sulla prima rata successiva. Dal 16 febbraio 2018, i beneficiari possono rateizzare le somme sospese in massimo 9 rate mensili senza sanzioni e interessi.
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Riferimento normativo
Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25-05-2017
Messaggio n. 2155
Allegati n.1
OGGETTO: Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far
data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189,
convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile
2017, n. 45, nonché dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
Si fa seguito ai precedenti messaggi nn. 767 e 1093, rispettivamente del 21 febbraio e del 9
marzo 2017, per fornire le seguenti ulteriori precisazioni a seguito della legge n. 7 aprile 2017,
n. 45, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, che all’art. 18 – undecies ha
introdotto l'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 a decorrere dalla sua entrata in
vigore (11 aprile 2017).
Ciò tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data
successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto legge n.
189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma alla data del 18 gennaio
2017 e non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2.
In tale ambito il comma 2 del predetto art. 18 – undecies ha previsto testualmente: Il
contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto
nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso,
per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del
presente articolo.
Si aggiunge che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 all’art. 43 ha prorogato il periodo di
sospensione dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Per quanto sopra il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 all’articolo 48, concernente “Proroga
e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonché sospensione di termini amministrativi”, comma 1-bis, deve essere letto secondo le
seguente nuova formulazione:
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati
residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, non devono operare le ritenute alla fonte
a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti
delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate
ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Tutto ciò premesso, per quanto concerne l’allegato 2bis i soggetti interessati, sostituiti
dall’INPS, possono inoltrare apposita istanza, tramite procedura web, di cui si allega il modello
aggiornato, al fine di dichiarare di avere avuto alla predetta data del 18 gennaio 2017 la
residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma della Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).
Qualora siano già state presentate alle Strutture territoriali competenti istanze cartacee a
seguito della citata legge di conversione n. 45/2017 e prima della pubblicazione del presente
messaggio, le stesse devono essere acquisite.
La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti
modalità:
a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna
prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso
risulti titolare;
a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da
parte del soggetto interessato e fino al mese di dicembre 2017.
In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui “Non
si fa luogo a rimborso di quanto già versato” - al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione
normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già
estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data
della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.
Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo
al rimborso.
In tale contesto si precisa infine che il predetto art. 43 del decreto legge n. 50/2017 ha
previsto ai fini della ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
che i soggetti beneficiari possono versare le somme oggetto di sospensione, senza
applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
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La normativa riguarda la sospensione delle ritenute IRPEF e la gestione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti da calamità naturali, con riferimento specifico agli articoli 23, 24 e 29 del DPR 600/1973 sulle ritenute alla fonte. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le procedure di istanza telematica presso l'INPS, le modalità di rateizzazione dei tributi sospesi e la distinzione tra ritenute già versate (non rimborsabili) e ritenute non ancora versate (rimborsabili), nonché i comuni beneficiari secondo gli allegati normativi.
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