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Messaggio INPS 2152/2017

Incentivo “Occupazione SUD”. Chiarimenti circa le modalità di gestione delle richieste telematiche.

Pubblicato: 24/05/2017 In vigore dal: 24/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di gestione e i termini procedurali per accedere all'incentivo "Occupazione SUD" dopo la rielaborazione delle istanze precedentemente rigettate?

Spiegato da FiscoAI
L'incentivo "Occupazione SUD" è un bonus per le assunzioni di soggetti disoccupati in regioni meno sviluppate o in transizione, gestito dall'INPS in coordinamento con l'ANPAL. A seguito di ritardi negli aggiornamenti degli archivi ANPAL relativi allo stato di disoccupazione dei lavoratori, molte istanze erano state erroneamente rigettate; il messaggio comunica la rielaborazione di queste richieste sulla base dei dati aggiornati. Il datore di lavoro che riceve l'accoglimento della richiesta ha sette giorni di calendario per effettuare l'assunzione (se non già avvenuta) e dieci giorni per comunicare l'avvenuta assunzione e chiedere la conferma della prenotazione dell'incentivo, pena la decadenza del beneficio. L'inosservanza del termine di dieci giorni rende inefficace la prenotazione delle somme, sebbene il datore di lavoro possa presentare successivamente una nuova domanda. Per i lavoratori per cui non risulti ancora una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) validamente rilasciata, l'INPS sospende la richiesta e accantonano le risorse in via prudenziale, consultando quotidianamente gli archivi ANPAL in attesa dell'aggiornamento.

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Riferimento normativo

Incentivo “Occupazione SUD”. Chiarimenti circa le modalità di gestione delle richieste telematiche.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25-05-2017 Messaggio n. 2152 OGGETTO: Incentivo “Occupazione SUD”. Chiarimenti circa le modalità di gestione delle richieste telematiche. Con la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche. Come ampiamente illustrato nella suddetta circolare, il bonus spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali: consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato; calcola l’importo dell’incentivo spettante; verifica la disponibilità residua della risorsa; informa – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Come è noto, a seguito dell’elaborazione delle istanze pervenute relative alla sopra richiamata agevolazione, sono state riscontrate alcune situazioni di ritardo di aggiornamento degli archivi ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione del lavoratore, che hanno determinato la reiezione di istanze di assunzioni che invece, presentavano i requisiti di legge. Pertanto, l’Istituto, in accordo con l’ANPAL, ha interrotto il processo di elaborazione delle richieste di agevolazione. Con il presente messaggio, si comunica che l’Istituto, sulla base delle informazioni fornite dall’ANPAL, ha provveduto a riesaminare le istanze per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da associare al lavoratore. Le richieste per le quali, a seguito dell’implementazione della banca dati gestita dall’ANPAL, risulta validamente resa una DID, sono state rielaborate centralmente e risultano, ad oggi, nello stato “accolta”. Si precisa, in proposito, che, a seguito dell’accoglimento delle istanze, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. Si rende noto, inoltre, che, nelle ipotesi in cui, dall’ulteriore consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, per il lavoratore non risulti presente una DID validamente rilasciata, l’Istituto, in via prudenziale, provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate all’eventuale finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca dati gestita dall’ANPAL in attesa del relativo aggiornamento. Contestualmente alla rielaborazione delle istanze precedentemente rigettate, l’Istituto provvederà a riprendere l’ordinaria elaborazione delle ulteriori richieste, utilizzando, nel caso in cui non sia stata riscontrata una DID negli archivi centrali dell’ANPAL associata al lavoratore, il medesimo meccanismo di sospensione della richiesta di riconoscimento dell’incentivo sopra descritta. L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), secondo le indicazioni già contenute nelle circolare n. 41/2017. Con specifico riferimento all’importo dell’incentivo relativo ai mesi arretrati, ad integrazione di quanto già previsto nella circolare n. 41/2017, si precisa che i codici di recupero “L463” ed “L465” potranno essere utilizzati per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. La valorizzazione dei predetti elementi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio e giugno 2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'incentivo "Occupazione SUD" si applica alle assunzioni di disoccupati secondo l'articolo 19 del d.lgs. 150/2015 e richiede il coordinamento tra INPS e ANPAL per la verifica della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). I commercialisti e i datori di lavoro devono prestare attenzione ai termini perentori di sette e dieci giorni, alla compensazione mediante UniEmens o DMAG, e all'utilizzo dei codici di recupero "L463" ed "L465" per i mesi arretrati da gennaio ad aprile 2017, valorizzabili esclusivamente nei flussi di maggio e giugno 2017.

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