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Messaggio INPS 2133/2024

Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023. Chiusura domande 2024. Stanziamento fondi 2023 e avvio istruttoria per l’elaborazione delle graduatorie

Pubblicato: 04/06/2024 In vigore dal: 04/06/2024 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per regolarizzare l'ISEE difettoso nella domanda per il Bonus psicologo 2024, e quali conseguenze comporta il mancato adeguamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2133/2024 disciplina la procedura di regolarizzazione dell'ISEE per i 400.505 richiedenti del Bonus psicologo che hanno presentato attestazioni con omissioni o difformità. I richiedenti hanno 30 giorni di tempo per correggere l'ISEE attraverso tre modalità alternative: presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa, fornire documentazione idonea a provare la completezza e veridicità dei dati, oppure rettificare la DSU con effetto retroattivo se l'errore è stato commesso dal CAF. Questa regolarizzazione è fondamentale perché le graduatorie verranno elaborate considerando il valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, l'ordine cronologico di presentazione. Se il richiedente non regolarizza entro i 30 giorni e persiste la difformità, la domanda diventa improcedibile e il beneficio non potrà essere erogato. Una volta pubblicate le graduatorie, i beneficiari avranno 270 giorni per usufruire delle sedute di psicoterapia utilizzando il codice univoco assegnato.

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Riferimento normativo

Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023. Chiusura domande 2024. Stanziamento fondi 2023 e avvio istruttoria per l’elaborazione delle graduatorie

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05-06-2024 Messaggio n. 2133 OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo. Decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023. Chiusura domande 2024. Stanziamento fondi 2023 e avvio istruttoria per l’elaborazione delle graduatorie Facendo seguito alla circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 e al messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024, con i quali l’Istituto, nel fornire le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha indicato quale termine ultimo per la presentazione delle citate domande il 31 maggio 2024, con il presente messaggio, all’esito del decorso di tale ultimo termine, si comunica che sono pervenute 400.505 domande. Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, come anticipato con la citata circolare n. 34/2024, i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE,attraverso le tremodalità alternative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e di seguito indicate: presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione; rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione. A seguire, si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Con successivo messaggio, l’Istituto pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie. A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute. Infine, si rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento all’INPS dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome. In un messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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La regolarizzazione dell'ISEE nel Bonus psicologo si collega direttamente alla corretta determinazione della situazione economica equivalente secondo il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che disciplina i criteri di calcolo dell'indicatore. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la completezza della DSU, le omissioni di redditi, patrimoni e componenti familiari, nonché la veridicità dei dati dichiarati, poiché difformità e omissioni comportano l'improcedibilità della domanda e la perdita del beneficio.

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