Quali sono le modalità e i requisiti per ottenere il rimborso delle somme versate e non utilizzate sulla Piattaforma INPS delle prestazioni occasionali?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2121/2018 disciplina la procedura di rimborso per gli utilizzatori della Piattaforma INPS delle prestazioni occasionali (regolate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017) che hanno versato somme rimaste inutilizzate. La normativa si applica sia ai titolari di Contratti di prestazioni occasionali che ai possessori di Libretti famiglia, escludendo però il rimborso delle somme derivanti da benefici o bonus (come il bonus baby sitting). Per richiedere il rimborso, l'utilizzatore deve autenticarsi tramite PIN INPS, SPID o CNS, accedere alla piattaforma e compilare una domanda on-line indicando l'IBAN di un conto intestato o cointestato a suo nome. La procedura informatica verifica automaticamente la regolarità formale dell'IBAN e assegna un numero di protocollo alla domanda. La Struttura territoriale INPS competente (individuata in base alla residenza per il Libretto Famiglia o alla sede legale per i Contratti) elabora la richiesta verificando che l'importo sia stato effettivamente versato e sia disponibile nel portafoglio. Il rimborso può essere accolto nei limiti della disponibilità oppure respinto, con obbligo di motivazione in caso di reiezione. L'operatore INPS può modificare i dati della domanda (IBAN, email, importo) su richiesta dell'utilizzatore, ma non può aumentare l'importo oltre quello originariamente richiesto. Una volta attivate le funzioni di "accoglimento" e "liquidazione", la domanda non può più essere modificata e l'IBAN non può essere cambiato fino al perfezionamento del rimborso.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017. Rimborso somme versate e non utilizzate
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25-05-2018
Messaggio n. 2121
OGGETTO: Prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge
n. 50/2017. Rimborso somme versate e non utilizzate
Con il presente messaggio si comunica che sulla Piattaforma INPS delle prestazioni occasionali
è stata rilasciata apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme
versate e non utilizzate.
Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall’utilizzatore,
essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in
seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting).
1. Presentazione della domanda di rimborso on-line
Per ottenere il rimborso delle predette somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il
PIN rilasciato dall'INPS oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi
(CNS), devono accedere alla Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale
(www.inps.it) e presentare domanda on line.
A tal fine, nell’apposita sezione dell’anagrafica, “Modalità di rimborso”, dovranno
preventivamente indicare l’Iban sul quale vorranno ottenere il rimborso delle somme in
questione. E’ possibile inserire i dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di
compilazione della richiesta stessa.
Nel caso si tratti di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali sarà necessario
indicare l’Iban riferito ad un conto corrente; nel caso, invece, di utilizzatore di un Libretto
famiglia potrà essere indicato indifferentemente l’Iban di una carta prepagata, di un libretto
postale o di un conto corrente.
In ogni caso i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati
all’utilizzatore che chiede il rimborso.
La procedura informatica esegue un controllo sulla regolarità formale dell’Iban, invitando
l’utilizzatore ad inserire un Iban corretto nel caso in cui il controllo dia esito negativo.
La domanda viene identificata mediante un numero di protocollo assegnato al momento della
presentazione.
Al termine dell’inserimento della domanda e della relativa conferma sarà possibile stampare
una ricevuta in formato PDF, riassuntiva dei dati inseriti in procedura ai fini del rimborso.
2. Procedura di rimborso
Le domande inserite dagli utilizzatori possono essere lavorate dagli operatori della Struttura
territoriale competente, che le troveranno precaricate nella procedura Intranet dedicata alle
prestazioni occasionali, nella sezione denominata “utilità” alla voce “Elenco Rimborsi”.
A questo proposito si ricorda che la Struttura territoriale competente per il rimborso viene
individuata sulla base della residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto Famiglia e della sede
legale della persona giuridica nel caso del Contratto di prestazione occasionale. Nel caso in cui
la persona giuridica abbia sede legale all’estero oppure la persona fisica sia residente
all’estero, sarà competente la Struttura territoriale individuata in base al domicilio indicato in
Italia.
La procedura Intranet consente di visualizzare la lista delle domande pervenute di competenza
della Struttura territoriale. Attraverso la funzione di dettaglio è possibile consultare i dati
anagrafici dell’utilizzatore, la data di presentazione dell’istanza, nonché l’importo chiesto a
rimborso e quello che effettivamente viene liquidato.
La procedura controlla automaticamente, all’atto dell’accoglimento, che l’importo da
rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio dell’utilizzatore. Nel
caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l’importo disponibile il rimborso potrà avvenire
solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio dell’utilizzatore.
La domanda potrà essere, pertanto, accolta nei limiti della disponibilità oppure respinta. In
entrambi i casi l’operatore della Struttura territoriale ha la possibilità di inserire delle note che
esplichino il proprio operato. Nel caso di reiezione la compilazione del campo note è
obbligatoria.
I dati inseriti nella domanda possono essere altresì modificati dall’operatore, su istanza
dell’utilizzatore, nel caso in cui si renda necessario rettificare l’Iban, l’indirizzo e-mail o
l’importo chiesto a rimborso.
In quest’ultimo caso, l’importo massimo rimborsabile non può essere corretto digitando un
importo superiore a quello originariamente richiesto dall’utilizzatore (ad esempio, se
l’utilizzatore ha originariamente chiesto un rimborso di 3.000 euro, l’importo può essere
corretto a 2.000 euro ma non a 4.000 euro).
Una volta verificata la congruità della domanda, l’operatore dovrà attivare l’apposita funzione
di “accoglimento” e successivamente di “liquidazione”. Dopo tale operazione la domanda
assume lo stato “da liquidare”. Pertanto, solo al termine dell’elaborazione da parte della
procedura la domanda assume lo stato di “liquidata”.
Fin quando la domanda si trova nello stato di “accolta” la stessa può essere ancora modificata
tramite l’apposita funzionalità.
La domanda non può più essere modificata, invece, dopo che è stata inviata in liquidazione.
E’ opportuno precisare che nel periodo intercorrente tra la liquidazione e il perfezionamento del
rimborso non è possibile modificare l’Iban dell’utilizzatore nell’apposita sezione dell’anagrafica.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2121/2018 è il riferimento normativo per chi gestisce prestazioni occasionali secondo l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, disciplinando rimborsi, portafoglio digitale e modalità di riscossione tramite IBAN. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per chiarire la gestione dei Libretti famiglia, dei Contratti di prestazioni occasionali, dei bonus e benefit, nonché le procedure di liquidazione e i controlli formali sulla regolarità dei pagamenti.
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