Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2109/2019

Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Pubblicato: 02/06/2019 In vigore dal: 02/06/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per le visite mediche di controllo del personale delle Forze armate, Corpi armati dello Stato e vigili del fuoco nel Polo Unico di medicina fiscale INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2109/2019 chiarisce che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico di medicina fiscale. Questo significa che i rispettivi datori di lavoro possono richiedere visite mediche di controllo per le assenze per malattia secondo le regole del Polo Unico, senza sostenere costi diretti. Le visite effettivamente eseguite non generano fatturazione elettronica verso i datori di lavoro, poiché gli oneri rimangono a carico dell'INPS sui fondi specificamente stanziati. I sistemi informatici dell'INPS sono stati aggiornati per identificare automaticamente queste amministrazioni, anche se è prevista la possibilità di autodichiarazione qualora il riconoscimento automatico non avvenga. Per quanto riguarda le visite mediche d'ufficio ordinate direttamente dall'INPS, rimane in sospeso la questione relativa all'esclusione di questo personale dall'obbligo di trasmissione telematica della certificazione di malattia, aspetto che richiede ulteriori approfondimenti ministeriali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Coordinamento Generale Medico Legale Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 03-06-2019 Messaggio n. 2109 OGGETTO: Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Premessa Con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018 l’Istituto ha riepilogato le disposizioni di legge vigenti in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative diramate, comunicando la necessità di “approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti” in ordine all’esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale (artt. 18 e 22 del D.lgs n. 75/2017) del personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il medesimo messaggio è stato chiarito che “in attesa delle indicazioni ministeriali […] per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la gestione del Polo Unico”. In data 25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all’esclusione di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia. Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni operative. 2. Indicazioni operative Gli applicativi informatici sottostanti al Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo sono stati aggiornati, al fine di identificare automaticamente le amministrazioni in argomento quali datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico. In ogni caso, qualora un’amministrazione non venga riconosciuta automaticamente dall’applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa avrà la possibilità di autodichiarare la qualità di datore di lavoro cui si applica la disciplina del Polo Unico. Le visite effettivamente eseguite, fatti salvi i controlli dell’Istituto sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, non determineranno l’emissione di fattura elettronica ed i relativi oneri resteranno a carico dell’Inps, a valere sugli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento (art. 22 del D.lgs n. 75/2017). Per quanto riguarda invece le visite mediche di controllo d’ufficio ordinate dall’Istituto nell’ambito del Polo Unico, si conferma che, allo stato, l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia per il personale in argomento (prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), ne rende impraticabile la disposizione. Infatti, al di là dell’impossibilità tecnica di alimentare gli applicativi informatici di ausilio alla gestione delle visite mediche di controllo d’ufficio, la stessa normativa di riferimento prevede che “l'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione [telematica] per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 [accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia] anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi” (comma 2 dell’art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 18 del D.lgs n. 75/2017). Inoltre, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 55-septies del D.lgs n. 165/2001, “i controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”. Peraltro, già con il messaggio n. 1399/2018 l’Istituto ha chiarito che “la normativa vigente […] attribuisce solo alcune specifiche competenze all’Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione” e che “eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità”. Pertanto, d’ora innanzi, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico. Si fa infine riserva, in attesa dell’esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, di comunicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d’ufficio. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2109/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Polo Unico di medicina fiscale, disciplinato dal D.lgs 75/2017, rappresenta il sistema centralizzato INPS per le visite mediche di controllo sui dipendenti pubblici. Commercialisti e responsabili del personale nelle amministrazioni pubbliche devono conoscere le modalità di richiesta visite, la gestione dei costi e le esclusioni dall'obbligo di certificazione telematica secondo l'articolo 7 del decreto-legge 179/2012. La normativa coinvolge anche il D.lgs 165/2001 in materia di pubblico impiego e responsabilità delle amministrazioni nei controlli sulla validità delle certificazioni di malattia.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →