Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni
Quali sono le condizioni e le modalità per ricostituire le prestazioni di esodo quando emergono retribuzioni o contributi non considerati nella liquidazione iniziale?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2099/2022 disciplina la ricostituzione delle prestazioni di esodo (indennità di fine rapporto e simili) quando, dopo la liquidazione definitiva, emergono elementi che avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo originario. La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno già ricevuto la prestazione di esodo e riguarda due situazioni specifiche: retribuzioni imponibili erogate dopo la cessazione del rapporto ma riferite a periodi di lavoro precedenti, oppure contributi accreditati in estratto conto che non erano stati considerati al momento della liquidazione iniziale.
In pratica, il lavoratore può chiedere la ricostituzione della prestazione presentando domanda anche via PEC, allegando una dichiarazione del datore di lavoro (secondo il modello fornito in allegato) con la quale il datore si impegna a farsi carico del maggiore onere economico derivante dalla ricostituzione. Questo significa che l'azienda deve garantire il pagamento della differenza tra la prestazione già erogata e quella ricalcolata con i nuovi elementi.
Le strutture territoriali INPS gestiscono queste ricostituzioni utilizzando il prodotto "Ricostituzioni documentali" e acquisiscono manualmente le domande presentate dai lavoratori. È importante sottolineare che la ricostituzione è legittima solo se le retribuzioni o i contributi si riferiscono a periodi di lavoro antecedenti la cessazione del rapporto, anche se materialmente versati o accreditati successivamente.
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Riferimento normativo
Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 18-05-2022
Messaggio n. 2099
Allegati n.1
OGGETTO: Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4,
commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 41,
comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive
modificazioni
Pervengono all’Istituto numerosi quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di
esodo di cui all’oggetto sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Con il presente messaggio si conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini
previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al
periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle
prestazioni richiamate in oggetto.
Pertanto, qualora successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo
risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile
procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere
derivante dalla ricostituzione.
Analogamente, è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso
in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui
domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non
presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di
esodo in argomento anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro,
opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore
si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. A tal fine,
si allega al presente messaggio il fac-simile della dichiarazioneda acquisire agli atti (Allegato n.
1).
Le Strutture territoriali per la gestione delle ricostituzioni, derivanti dalle fattispecie sopra
evidenziate (prestazioni categoria 199 –200), potranno utilizzare il prodotto “Ricostituzioni
documentali”. Le domande inoltrate dai lavoratori interessati, anche via PEC, dovranno essere
quindi acquisite manualmente.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La ricostituzione delle prestazioni di esodo secondo l'articolo 4 della legge 92/2012 e l'articolo 41 del D.lgs 148/2015 riguarda il ricalcolo di indennità di fine rapporto, trattamenti di fine servizio e prestazioni similari quando emergono retribuzioni imponibili o contributi previdenziali non inizialmente considerati. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare che il datore di lavoro assuma l'onere della ricostituzione e presentino la documentazione corretta per evitare contestazioni INPS relative al calcolo della base imponibile previdenziale.
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