Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022
Quali sono le istruzioni operative dell'INPS per le domande di Assegno di integrazione salariale presentate tra gennaio e marzo 2022 in caso di errori di compilazione sulla causale?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2089/2022 fornisce chiarimenti operativi per gestire gli errori di compilazione nelle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate nel primo trimestre 2022, periodo di prima applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali. Le istruzioni si applicano esclusivamente a questo arco temporale e distinguono tre ipotesi: quando la causale richiesta non corrisponde alla scheda tecnica allegata, quando piccole aziende (fino a 15 dipendenti) richiedono causali straordinarie con documentazione ordinaria o riferimenti solo a COVID-19, e quando aziende più grandi (oltre 15 dipendenti) presentano situazioni analoghe. In tutti i casi, l'INPS deve adottare un "criterio di prevalenza" basato sugli elementi sostanziali della scheda tecnica allegata, anche se difformi dalla causale richiesta, attivando eventualmente supplementi istruttori. Per le aziende con oltre 15 dipendenti che richiedono causali straordinarie, se la documentazione riguarda solo COVID-19, l'INPS deve invitare il datore a precisare se la crisi rientra in una causale ordinaria (competenza INPS) o straordinaria (competenza Ministero del Lavoro). L'obiettivo dichiarato è garantire la conservazione degli atti e l'accesso ai trattamenti di sostegno, riconoscendo la maggiore incidenza di errori nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-05-2022
Messaggio n. 2089
OGGETTO: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione
salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1°
gennaio 2022 al 31 marzo 2022
Si rende noto che sono pervenute, da parte delle Strutture territoriali, richieste di chiarimenti
in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al
Fondo di integrazione salariale (FIS).
In particolare, è stata segnalata la presenza di una serie di errori di compilazione nelle
domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Per l’elevata complessità della casistica rappresentata e i possibili esiti istruttori, sono stati
condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alcuni orientamenti interpretativi.
In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di
cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e della probabile “incidenza
di errore maggiore rispetto all’applicazione di una normativa consolidata” – come affermato
dallo stesso Dicastero vigilante - nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del
Fondo di integrazione salariale, si forniscono le seguenti istruzioni operative, relative alle
domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate a garantire la
conservazione degli atti e l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.
Ipotesi A)
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una
causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale
(relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di
ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed
effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica
allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un
ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Ipotesi B)
Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre
precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria
(ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
• allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di
ordini o commesse) oppure
• giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla
pandemia da COVID-19,
si precisa quanto segue.
Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza
ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica
allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un
supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono
avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la
documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia
determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n.
95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13
gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.
Ipotesi C)
Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al
semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale
straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:
• allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di
ordini o commesse) o
• giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente
riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure
• allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria,
si precisa quanto segue.
Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza
ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica
allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un
ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore
una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata
dal FIS - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.
Con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di
istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di
precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi
riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo
caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi
sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.
Con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione
guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di
concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli operatori di Sede devono
adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al
datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle
concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali.
Come ribadito dal Ministero vigilante, ragioni di tutela sia dell’impresa che dei lavoratori
spingono ad assicurare la massima partecipazione dei datori di lavoro al procedimento,
attraverso l’integrazione degli elementi istruttori, utili alla completa e corretta valutazione delle
istanze presentate. Si precisa, quindi, che l’eventuale provvedimento di accoglimento deve
essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Con
separata comunicazione saranno fornite, ai Direttori regionali e di coordinamento
metropolitano, le liste delle domande respinte al fine di facilitarne il riesame.
Nel ribadire che tali istruzioni operative sono da applicarsi esclusivamente alle domande
presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, si comunica agli
operatori di Sede che i controlli in procedura “Fon.S.I.” sono stati adeguati al fine di
permettere la lavorazione delle domande presentate con causale straordinaria che, a seguito
dell’istruttoria, sono ricondotte a causale ordinaria.
Infine, si rende noto che è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione
all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da
parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al
fine di ridurre i casi di errore riscontrati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 2089/2022 riguarda l'Assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gli ammortizzatori sociali e la riforma della legge di Bilancio 2022. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le causali ordinarie (crisi di mercato, mancanza di ordini) e straordinarie (eventi improvvisi), i decreti ministeriali di riferimento (D.M. 95442/2016 e D.M. 94033/2016), la distinzione dimensionale aziendale (fino a 15 dipendenti vs. oltre 15) e la competenza tra INPS e Ministero del Lavoro per la cassa integrazione guadagni.
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