Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2078/2018

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via  amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico

Pubblicato: 21/05/2018 In vigore dal: 21/05/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per il versamento dei contributi previdenziali sospesi a causa degli eventi sismici del 2016-2017 nelle regioni del Centro Italia?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2078/2018 disciplina la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi a seguito dei terremoti verificatisi tra agosto 2016 e gennaio 2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La normativa si applica a tutti i contribuenti iscritti alle varie gestioni INPS (datori di lavoro privati, artigiani, commercianti, agricoltori, lavoratori autonomi, gestione separata e pubblica amministrazione) che avevano beneficiato della sospensione originaria. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo, previa comunicazione telematica della volontà di rateizzare. Per i versamenti rateizzati, l'importo minimo di ciascuna rata non poteva essere inferiore a 50 euro, con scadenza entro il 16 di ogni mese; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comportava la decadenza dal piano rateale e il passaggio al recupero coattivo. La comunicazione di rateizzazione doveva essere inoltrata entro il 31 maggio 2018 contestualmente al versamento della prima rata, utilizzando i format telematici disponibili nel sito INPS, con possibilità di rateizzare anche i soli contributi di una singola gestione previdenziale.

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Riferimento normativo

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via  amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 22-05-2018 Messaggio n. 2078 OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico 1. Ripresa dei versamenti per contributi sospesi L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della citata norma, dovevano essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, ha modificato – con specifico riferimento alla data prevista per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – le previsioni di cui al richiamato articolo 48, comma 13 (cfr. il messaggio n. 4080 del 19/10/2017). In particolare, a seguito dell’emanazione del predetto D.L. n. 148/2017, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione. Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione – sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi – prevede fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, previa presentazione di apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da inoltrarsi entro il 31 maggio 2018, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata. Si specifica che la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all’adempimento dell’obbligazione. 2. Modalità di versamento dei contributi sospesi Per le istruzioni operative relative alla modalità di versamento dei contributi sospesi, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, si rimanda al messaggio n. 895 del 27/02/2018, in cui sono state impartite disposizioni per la compilazione del modello F24, in relazione alle singole gestioni. 3. Gestione della rateizzazione La comunicazione con cui viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati. Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni: Datori di lavoro con dipendenti; Artigiani e Commercianti; Gestione separata committenti; Gestione separata lavoratori autonomi (liberi professionisti); Aziende agricole; Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare; Datori di lavoro domestico; Gestione pubblica – per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti. In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata. L’accesso al format della comunicazione è raggiungibile dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”. La comunicazione inviata verrà inoltrata alle Strutture territoriali competenti con la ripartizione per ogni gestione previdenziale interessata. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima (che deve essere versata entro il 31/05/2018) dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero. Di seguito vengono indicate le modalità di gestione, a cura delle Strutture territoriali, della comunicazione pervenuta, distinte per ogni singola gestione interessata. 4. Gestione previdenziale Datori di lavoro privati con dipendenti Per la visualizzazione e la gestione delle comunicazioni relative ai datori di lavoro privati con dipendenti è stata rilasciata un’apposita applicazione raggiungibile dal sito Intranet dell’Istituto al seguente percorso: “Processi” > “Soggetto contribuente” > ”Aziende e Lavoratori Dipendenti” > “Cruscotto attività interne” > “Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017”. Per l’abilitazione all’applicazione, la richiesta deve essere inoltrata ai referenti IDM di sede. I profili IDM di abilitazione per la procedura Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017 sono i seguenti: Soggetto contribuente - Aziende con dipendenti - Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017 - Operatore Sede/No/No A7544:P11289 Soggetto contribuente - Aziende con dipendenti - Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017 - Responsabile Provinciale Sede/No/No A7544:P11290 Soggetto contribuente - Aziende con dipendenti- Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017 - Responsabile Regionale Sede/No/No A7544:P11291 Gli operatori, supportati anche dalle evidenze della procedura, verificheranno che l’ammontare dei contributi sospesi dichiarati dal contribuente corrisponda a quanto risultante dagli archivi. In caso di mancata coincidenza degli importi, il piano rateale determinato dal contribuente potrà, previo contatto con l’azienda, essere variato. Il debito contributivo consolidato, al netto della prima rata pagata, comporta l’emissione di un piano rateale, per il numero di rate indicate dal contribuente, e la creazione di un documento in formato PDF che sarà inviato in automatico via PEC. La comunicazione trasmessa sarà allocata nell’ambito della predetta procedura “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016- 2017”, visibile ai contribuenti/intermediari che hanno effettuato l’inoltro della comunicazione di pagamento rateale. Ai fini del versamento delle rate si evidenzia che nel modello F24, nel campo periodo di riferimento dal/al, deve essere indicato l’intero periodo dei contributi sospesi, espresso nel formato da mm/aaaa a mm/aaaa. Rispetto alle predette indicazioni è prevista un’eccezione per i datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/217, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito la Zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma, che possono usufruire delle suddette agevolazioni soltanto per i periodi d’imposta da gennaio 2017 a dicembre 2018. Pertanto, l’indicazione dei dati relativi al versamento nella sezione Inps dovrà essere effettuata compilando due righe distinte, una relativa all’importo di rata per il 2016 ed una relativa all’importo di rata per il 2017, come nell’esempio di seguito riportato: Codice Causale Matricola INPS Periodo di Importi a debito da sede contributo riferimento versare (euro) da(mm/aaaa) a (mm/aaaa) XXXX DSOS PPNNNNNNCCN964 mm/2016 mm/2016 xx,xx Codice Causale Matricola INPS Periodo di Importi a debito da sede contributo riferimento versare (euro) da(mm/aaaa) a (mm/aaaa) XXXX DSOS PPNNNNNNCCN964 mm/2017 mm/2017 xx,xx Il piano rateale per tali contribuenti è stato predisposto con la suddivisione delle rate relative ai contributi sospesi anno 2016 e delle rate relative ai contributi sospesi gennaio – agosto 2017, al fine di consentire l’utilizzo del codice tributo “Z148”. L’applicazione, che al momento prevede la gestione della comunicazione e l’invio del piano rateale, verrà implementata con il monitoraggio delle rate versate per la verifica puntuale del regolare adempimento e, in caso di mancato pagamento delle rate previste, per l’attivazione delle fasi successive, compresa la revoca per decadenza dal piano rateale e il passaggio al recupero crediti. 5. Gestione aziende agricole assuntrici di manodopera, lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipanti familiari Per tutte le aziende agricole che hanno presentato domanda di sospensione, accettata dalla Struttura territoriale competente sulla base dei requisiti previsti, è stata inserita nel Cassetto previdenziale di riferimento (Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura e Cassetto Previdenziale Aziende Agricole), all’interno della sezione “News individuali”, la comunicazione con la quale si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi oggetto della sospensione che risultino ancora non pagati sia gli estremi da utilizzare per il pagamento tramite il modello F24. Le aziende agricole che volessero effettuare il pagamento in modalità rateale devono provvedere ad effettuare i versamenti seguendo quanto indicato nelle news di cui sopra ovvero rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza. 6. Gestioni previdenziali artigiani e commercianti Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 31 maggio 2018 (unica soluzione oppure prima rata di versamento nel caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare il modello F24 indicando l’apposita codeline presente a decorrere dal 9 maggio 2018 nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”). A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti verifiche, l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale generando le codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che saranno fornite ai contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali (tipo atto “Esito Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le codelines anche direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la codeline. Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. I lavoratori autonomi beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/217, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito la Zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma, possono usufruire delle suddette agevolazioni soltanto per i periodi d’imposta da gennaio 2017 a dicembre 2018. Pertanto, i contributi sospesi relativi al periodo di imposta 2017 potranno essere versati in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 anche mediante l’utilizzo del codice tributo “Z148”, secondo le indicazioni della Risoluzione n. 160/E del 21/12/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente, nel caso di pagamento rateale avente ad oggetto i contributi dovuti sia per gli anni di imposta 2015 e 2016 sia per il 2017, l’utilizzo del codice tributo “Z148” per il versamento della contribuzione previdenziale dovrà essere limitato al versamento della quota parte di contributi dovuti per il periodo di imposta 2017; la restante quota parte della contribuzione previdenziale dovuta per i periodi di imposta 2015 e 2016 non potrà essere versata mediante l’utilizzo del codice tributo “Z148”. 7. Gestione separata A ) Committenti Nel portale “Gestione separata” > “Committenti” > “Gestione accertamento puntuale” > “Calamità naturali” saranno rilasciate le seguenti funzioni: Comunicazione di adempimento rateale: inserimento manuale (da utilizzare esclusivamente nel caso di eventuale mancata ricezione della comunicazione di rateazione da parte della procedura); Comunicazione di adempimento rateale: visualizzazione (saranno visualizzati i dati della comunicazione inviata telematicamente); Consultazione dilazione Sisma 2016; Gestione dilazioni sisma 2016. La procedura in automatico evidenzierà la coerenza con i dati comunicati e, se difformi, l’operatore della Struttura territoriale avrà cura di verificare gli stessi con il contribuente o suo delegato. Definito l’importo dei contributi da dilazionare, la procedura automaticamente invierà, all’indirizzo PEC inserito nella comunicazione, il piano rateale – comprensivo delle singole rate e dei dati da utilizzare sul modello F24 - che potrà essere visualizzato nel Cassetto Gestione separata committenti. L’applicazione effettuerà anche il monitoraggio delle rate pagate. B) Liberi professionisti Nel portale “Gestione separata” > “Liberi professionisti” > “Ricerca: inserire codice fiscale” > “Calamità naturali” saranno rilasciate le seguenti funzioni: Sospensione Piano rateale In particolare, nella funzione “Piano rateale” l’operatore potrà svolgere le seguenti attività: inserire manualmente i dati della comunicazione di rateazione esclusivamente nel caso di mancata ricezione automatica da parte della procedura; consultare i dati provenienti dalla comunicazione; emettere il piano rateale; per i liberi professionisti, non potendosi verificare i dati reddituali, sarà elaborato un piano rateale con quanto indicato dal contribuente o suo delegato nella comunicazione. Il piano sarà inviato in PDF all’indirizzo PEC inserito nella comunicazione e sarà visualizzabile sul Cassetto Gestione separata liberi professionisti. I lavoratori autonomi beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/217, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito la Zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma, possono usufruire delle suddette agevolazioni soltanto per i periodi d’imposta da gennaio 2017 a dicembre 2018. Pertanto, i contributi sospesi relativi al periodo di imposta 2017 potranno essere versati in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 anche mediante l’utilizzo del codice tributo “Z148”, secondo le indicazioni della Risoluzione n. 160/E del 21/12/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente, nel caso di pagamento rateale avente ad oggetto i contributi dovuti sia per gli anni di imposta 2015 e 2016 sia per il 2017, l’utilizzo del codice tributo “Z148” per il versamento della contribuzione previdenziale dovrà essere limitato al versamento della quota parte di contributi dovuti per il periodo di imposta 2017; la restante quota parte della contribuzione previdenziale dovuta per i periodi di imposta 2015 e 2016 non potrà essere versata mediante l’utilizzo del codice tributo “Z148”. 8. Gestione previdenziale Datori di lavoro del pubblico impiego Per le sospensioni contributive da eventi calamitosi, il cui importo totale è rilevabile da Uniemens Lista PosPA a seguito della valorizzazione dell’elemento <contributosospesocalam> e dell’elemento <datafinebeneficiocalamita>, gli operatori dovranno inserire negli ECA mensili le singole rate del piano di ammortamento, indicando tipologia contributo “Rateazione” e verificando che l’importo della prima rata pagata coincida con quella scaturente dalla massima rateizzazione consentita. 9. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa Nella sospensione prevista dall’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come già precisato nella circolare n. 204/2016, paragrafo 2, sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, già in corso alla data dell’evento sismico. Pertanto, sono stati sospesi i pagamenti di tutte le rate, inclusa la prima, la cui scadenza per il versamento rientrava nell’arco temporale compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Come indicato nel messaggio n. 4080 del 19/10/2017, i piani di ammortamento sospesi devono essere riattivati mediante versamento in unica soluzione, entro la data di scadenza del 31/05/2018, dell’importo complessivo delle rate sospese. Le causali contributo e l’esposizione dei dati nel modello F24 devono essere le stesse utilizzate nel piano di ammortamento originario precedentemente comunicato. Il mancato adempimento comporterà la revoca della rateazione con emissione dell’Avviso di Addebito per il residuo importo ancora dovuto e contestuale consegna agli Agenti della Riscossione per le successive fasi di recupero del credito. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 2078/2018 è il riferimento normativo per contributi sospesi, rateizzazione amministrativa, eventi calamitosi e sisma 2016-2017. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire le modalità di versamento F24, i codici tributo (incluso Z148 per la Zona franca urbana), i piani di ammortamento e la decadenza dalla rateazione. La normativa interessa anche la ripresa dei piani di rateazione già concessi prima dell'evento sismico e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 46 del D.L. 50/2017.

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