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Messaggio INPS 20/2018

Legge di bilancio 2018; calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, delle rendite vitalizie dell'INAIL; novità sul pagamento pensioni al primo giorno bancabile del mese.

Pubblicato: 03/01/2018 In vigore dal: 03/01/2018 Documento ufficiale

Qual è il nuovo calendario di pagamento delle pensioni INPS a partire dal 2018 secondo la Legge di bilancio 2018?

Spiegato da FiscoAI
A partire da gennaio 2018, la Legge di bilancio 2018 ha modificato le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni agli invalidi civili e delle rendite vitalizie INAIL. La nuova norma stabilisce che i pagamenti avvengono il primo giorno bancabile di ciascun mese, oppure il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento. Questa modifica razionalizza e uniforma le procedure rispetto al precedente sistema che prevedeva il secondo giorno bancabile. L'unica eccezione riguarda il mese di gennaio, in cui il pagamento rimane fissato al secondo giorno bancabile di ogni anno. Il calendario allegato al messaggio INPS specifica le date esatte per ogni mese dell'anno, differenziando tra i pagamenti presso Poste Italiane e gli Istituti di Credito, sebbene nella maggior parte dei casi le date coincidano.

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Riferimento normativo

Legge di bilancio 2018; calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, delle rendite vitalizie dell'INAIL; novità sul pagamento pensioni al primo giorno bancabile del mese.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 04-01-2018 Messaggio n. 20 OGGETTO: Legge di bilancio 2018; calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, delle rendite vitalizie dell'INAIL; novità sul pagamento pensioni al primo giorno bancabile del mese. 1. Premessa Come è noto l’art. 3, comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, aveva modificato l’art. 1 comma 302 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, già sostituito dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 in tema di data di pagamento delle pensioni, stabilendo che i pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS erano effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, prevedendo, da ultimo, che a partire dal 2018, la decorrenza del regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e assistenziali, sarebbe stata il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Per la rata di gennaio di ogni anno il pagamento era rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese. 2. Legge di bilancio 2018. Nuovo Calendario dei pagamento delle pensioni a partire dall’anno 2018 Questo regime è stato profondamente modificato con la legge di bilancio 2018. Infatti, l’art. 1, comma 184 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) ha modificato l’art. 1, comma 302 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 stabilendo un nuovo calendario a regime da gennaio 2018 ed, in particolare, che “a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile”. Pertanto, a partire dal 2018, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile. Si riporta, di seguito, il calendario mensile dei pagamenti. Tab.1 Calendario del primo giorno lavorativo per il pagamento dei ratei pensionistici 2018 Mese Poste Italiane Istituti di Credito Gennaio 3 3 Febbraio 1 1 Marzo 1 1 Aprile 3 3 Maggio 2 2 Giugno 1 1 Luglio 2 2 Agosto 1 1 Settembre 1 3 Ottobre 1 1 Novembre 2 2 Dicembre 1 3 Le date valuta indicate operano: per i pagamenti mensili ai beneficiari di tutte le prestazioni; per i pagamenti a terzi di quote di pensione; per le prime liquidazioni delle prestazioni di accompagnamento all’esodo di cui all’art 4 comma 2 della legge n. 92 del 2012 e art. 1 comma 160 della legge n.205/2017 e delle pensioni in totalizzazione con Enti e Casse diversi da INPS, per le quali, oltre a disporre il pagamento in favore del beneficiario, è necessario anche quantificare la provvista a carico di soggetti diversi da INPS ai quali fa capo l’onere pensionistico. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato

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Il Messaggio INPS 20/2018 disciplina il calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali, dei trattamenti pensionistici e delle rendite vitalizie INAIL secondo la Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa normativa per gestire correttamente le scadenze di erogazione delle pensioni, gli assegni agli invalidi civili e le indennità di accompagnamento, nonché per coordinare i mandati di pagamento unici con le banche e Poste Italiane.

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