Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 19, 20, 2
Quali codici di conguaglio devono utilizzare le aziende per le integrazioni salariali COVID-19 nella denuncia Uniemens e come si differenziano da quelli ordinari?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1997/2020 disciplina l'utilizzo dei codici di conguaglio per le integrazioni salariali erogate durante l'emergenza COVID-19, distinguendo tra prestazioni ordinarie e straordinarie. Le aziende devono utilizzare i codici tradizionali (L038 e L001) per le autorizzazioni che rientrano nei limiti ordinari previsti dal D.lgs 148/2015, poiché gli oneri rimangono a carico delle gestioni ordinarie. Diversamente, per le autorizzazioni COVID-19 che superano i limiti ordinari di fruizione, devono impiegare nuovi codici (L048, L068, L003, L005, L004, L049, L069) perché finanziate da stanziamenti statali dedicati e imputate a conti di nuova istituzione. L'INPS ha semplificato l'adempimento inviando comunicazioni PEC alle aziende con i codici specifici associati a ciascuna autorizzazione, consultabili anche nel Cassetto previdenziale aziendale. Per i pagamenti diretti, le aziende devono trasmettere il modello SR41 semplificato e compilare il flusso Uniemens con modalità specifiche a seconda che l'integrazione copra l'intero mese o una frazione di esso.
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Riferimento normativo
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle autorizzazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Roma, 14-05-2020
Messaggio n. 1997
OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli
articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni
salariali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio
comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle
autorizzazioni
Con le circolari n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le
misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, e
17 marzo 2020, n. 18.
Con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 (par. 2 - Modalità operative prestazioni a
conguaglio) sono state fornite le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce
Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di
lavoro ai propri dipendenti.
Come indicato nel citato messaggio, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le
integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale – FIS - che per i
Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la
copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione
figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate ai
Titoli I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso
(“L038” - “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” - “Conguaglio
assegno ordinario”).
Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre
i sopracitati limiti di fruizione, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art.
13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020,
cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13,
comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod.
“L004”), perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi
conti appositamente istituiti.
In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che
gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti
appositi stanziamenti statali (art. 14 del D.L. n. 9/2020, cod. “L049”, e art. 20 del D.L. n.
18/2020, cod. “L069”).
Si rammenta che in relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale “COVID-19
nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo
della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane
nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.
Ciò premesso, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da esporre, l’Istituto
ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con
oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi
intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre
all’interno della sezione <DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens.
Si evidenzia altresì che il codice di conguaglio è visualizzabile, nel sito Internet dell’Istituto,
all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari” accedendo
all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e
consulenti.
È opportuno sottolineare, come descritto nel messaggio n. 1775, paragrafo 2.1 – Precisazioni,
che, per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a
pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, semplificato, finalizzato al calcolo e
alla liquidazione della prestazione.
Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per
l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza
l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una
frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento
esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto,
mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei
lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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I codici di conguaglio (L038, L001, L048, L068, L003, L005, L004, L049, L069) sono strumenti essenziali per la corretta imputazione contabile delle integrazioni salariali ordinarie e COVID-19 nella denuncia Uniemens. Commercialisti e responsabili paghe devono distinguere tra CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali, considerando i limiti di fruizione, la contribuzione figurativa e gli stanziamenti statali dedicati. La normativa sui pagamenti diretti e il modello SR41 rappresentano aspetti critici per la compliance aziendale nei periodi di crisi epidemiologica.
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