In quali situazioni l'INPS consente l'accredito della pensione su un conto corrente non intestato al pensionato e quali sono le procedure richieste?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1971/2021 stabilisce che, per ragioni di sicurezza e prevenzione delle frodi, le prestazioni pensionistiche devono normalmente essere accreditate su conti correnti intestati o cointestati al beneficiario. Tuttavia, l'INPS riconosce eccezioni specifiche per pensionati che dimorano presso strutture particolari come case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari, dove il pagamento può essere accreditato sul conto dell'ente ospitante. In questi casi, è necessario sottoscrivere il modulo AP146 in duplice originale da parte sia del pensionato che del rappresentante legale dell'ente, conferendo un mandato irrevocabile alla banca. Tale mandato autorizza l'istituto bancario a restituire all'INPS, mediante addebito automatico, le somme accreditate in caso di decesso del beneficiario o di estinzione del diritto alla prestazione. La banca deve sottoscrivere il modulo per accettazione e trasmettere un originale alla competente Struttura territoriale INPS, che procede alla validazione e registrazione negli archivi informatici. Questa procedura garantisce la tracciabilità dell'operazione e la corretta gestione dei fondi pubblici anche in situazioni di particolare vulnerabilità del beneficiario.
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Riferimento normativo
Prestazioni pensionistiche accreditate su conto di pagamento non intestato al pensionato
Testo normativo
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-05-2021
Messaggio n. 1971
OGGETTO: Prestazioni pensionistiche accreditate su conto di pagamento non
intestato al pensionato
Al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti e di prevenire frodi in danno dell’Istituto, l’INPS
richiede che il conto di pagamento della prestazione pensionistica debba essere intestato o
cointestato al beneficiario della stessa.
Tuttavia, ci sono particolari situazioni nelle quali l’INPS consente che il pagamento della
pensione venga accreditato su un conto di pagamento non intestato al beneficiario. Si tratta
dei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti
similari.
In tali situazioni, il pagamento può avvenire sul conto intestato all’istituto presso cui dimora il
pensionato a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del
titolare della pensione e dell’ente-persona giuridica intestataria del conto corrente, mediante
firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile che conferisca alla
banca il potere di restituire all'INPS - mediante addebito di iniziativa - le somme accreditate
sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa
di estinzione del diritto alle somme in questione.
Attraverso la compilazione del modulo “AP146”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito
istituzionale”, il pensionato e l’Ente ospitante conferiscono all’Istituto bancario il mandato sopra
descritto. Tale mandato deve essere altresì sottoscritto per accettazione da parte della banca,
che deve trasmettere un originale dell’atto così perfezionato alla competente Struttura
territoriale INPS, che procede a validare l’operazione e a registrarla negli archivi informatici.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1971/2021 riguarda l'accredito delle prestazioni pensionistiche, i mandati irrevocabili e la gestione dei conti correnti per beneficiari in strutture protette. Commercialisti e consulenti che assistono enti ospitanti devono conoscere i requisiti del modulo AP146, le procedure di validazione INPS e le responsabilità bancarie in materia di restituzione delle somme. La normativa è rilevante anche per chi gestisce questioni di successione e estinzione del diritto alle prestazioni.
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