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Messaggio INPS 1966/2025

Corresponsione per l’anno 2025 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

Pubblicato: 19/06/2025 In vigore dal: 19/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali per ottenere la quattordicesima nel 2025, e come viene erogata?

Spiegato da FiscoAI
La quattordicesima è una somma aggiuntiva corrisposta dall'INPS ai pensionati che soddisfano specifici requisiti. Per il 2025, viene erogata d'ufficio a luglio ai pensionati che hanno compiuto 64 anni (entro il 31 luglio per i sistemi integrati, entro il 30 giugno per la Gestione pubblica) e possiedono un reddito annuo inferiore ai limiti stabiliti, che variano in base agli anni di contribuzione: fino a 15 anni di contributi il limite è di 1,5 volte il trattamento minimo (circa 11.766 euro), mentre con più di 25 anni raggiunge 2 volte il trattamento minimo (circa 15.688 euro). L'importo della quattordicesima varia da 336 a 655 euro a seconda della fascia contributiva, e viene incrementato fino a concorrenza del limite massimo se il reddito lo consente (clausola di salvaguardia).

L'erogazione avviene in via provvisoria sulla base dei dati reddituali disponibili: per i sistemi integrati si utilizzano i redditi 2021 in assenza di dati più recenti, mentre per la Gestione pubblica si considerano i redditi 2022. Chi non riceve la quattordicesima ma ritiene di averne diritto può presentare domanda online tramite SPID, CNS o CIE, oppure rivolgersi a un patronato. Per chi perfeziona i requisiti dopo le date di elaborazione, la quattordicesima viene attribuita a dicembre 2025.

Non spetta su determinate prestazioni (invalidità civile, pensioni sostituite dallo Stato, trattamenti per lavoratori extracomunitari rimpatriati) e viene recuperata se il pensionato ha debiti residui da quattordicesime precedenti risultate non dovute. Il diritto viene verificato successivamente dall'INPS sulla base dei redditi a consuntivo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, con possibili conguagli o recuperi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Corresponsione per l’anno 2025 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-06-2025 Messaggio n. 1966 OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2025 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto- legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016 1.Corresponsione d’ufficio e a domanda Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2025 l’Istituto eroga la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio, in via provvisoria, sulla base dei dati reddituali dell’anno 2021, per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili tali dati reddituali. A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025. Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017. Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS). In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva. 2.Requisiti reddituali per l'anno 2025 2.1. Anno di riferimento del reddito La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. Per l’anno 2025 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi: in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2025 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva); nel caso di concessione successiva alla prima: - i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2025; - i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024. Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2025 o 2024, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2021. In tale caso, il diritto alla prestazione sarà accertato successivamente sulla base dei redditi a consuntivo effettivamente posseduti dal beneficiario che saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. 2.2.Limiti di reddito Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante. Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo (T.M.). Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2025. Quattordicesima Anno 2025 (T.M. mensile: € 603,40) Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 TM annuo x 2(tabella (tabella A) B) Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre dipendenti autonomi 11.766,30 € € € 15.688,40 11.766,31 11.867,30 e e € € 11.867,29 15.688,40 ≤ 15 anni ≤ 18 anni € 437,00 Max € 336,00 Max (≤ 780 ctr.) (≤ 936 ctr.) € € 16.024,40 12.203,30 Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre dipendenti autonomi 11.766,30 € € €15.688,40 11.766,31 11.892,30 e e € € 11.892,29 15.688,40 > 15 ≤ 25 anni > 18 ≤ 28 anni € 546,00 Max € 420,00 Max (≥ 781 ≤ 1.300 (≥ 937 ≤1.456 € € 16.108,40 ctr) ctr.) 12.312,30 Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre dipendenti autonomi 11.766,30 € € € 15.688,40 11.766,31 11.917,30 e e € € 11.917,29 15.688,40 > 25 anni > 28 anni € 655,00 Max € 504,00 Max (≥ 1.301 ctr.) (≥ 1.457 ctr.) € € 16.192,40 12.421,30 3. Pensioni gestite nei sistemi integrati Rientrano nei sistemi integrati le pensioni: della Gestione privata; ex ENPALS; della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS; dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1). 3.1. Platea interessata La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2025, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA). La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni: pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni ex SPORTASS. 3.2. Registrazione delle attività sulla pensione Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni: • GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse); • GP1FMPNTIP il valore 1; • GP1DMPN la data di elaborazione; • GP1CPRD il valore M2025. Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni: Codice Descrizione 0710 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00 0711 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn 0712 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo perxxxxxxxxxxxxxxxx Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo database della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto nel campo: GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta. 3.3. Recupero di somme dovute allo stesso titolo Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2025 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo. 3.4. Apertura della procedura di prenotazione La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in modalità online. Per l’anno 2025 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di pubblicazione del presente messaggio. La procedura è messa a disposizione anche per i titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti, ai quali è corrisposta la quattordicesima. Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1. 4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica 4.1. Platea intererssata La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2025, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti: soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima; soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati; soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione. 4.2. Redditi utilizzati Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 12 maggio 2024. In assenza di informazioni reddituali relative agli anni 2024 o 2023, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2022. 5. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione INPGI La somma aggiuntiva viene corrisposta d’ufficio, in via provvisoria, sulla mensilità di luglio 2025 ai soggetti che alla data del 30 giugno 2025 hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Per la verifica dei limiti reddituali sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati o i redditi presenti nelle banche dati dell’INPS. 6. Scarto per irreperibilità Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla medesima banca. Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018. 7. Comunicazioni ai pensionati Il credito per la somma aggiuntiva per l’anno 2025 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione. Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità: nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”); con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile; sul cedolino, con apposita annotazione; con invio di una notifica sull’app “IO”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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La quattordicesima è disciplinata dal decreto-legge 81/2007 e riguarda il diritto soggettivo dei pensionati con redditi bassi, considerando IRPEF, redditi da pensione e redditi diversi. Commercialisti e consulenti previdenziali devono verificare i limiti reddituali, gli anni di contribuzione, l'età anagrafica e la corretta classificazione della prestazione pensionistica per determinare l'ammissibilità al beneficio e gestire eventuali ricorsi e ricostruzioni reddituali.

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