Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Quali datori di lavoro possono accedere all'esonero contributivo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 104/2020, in particolare quelli che ricorrono ai Fondi di solidarietà alternativi?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario) introdotti dallo stesso decreto. Questo beneficio si applica alle aziende che hanno già fruito di interventi di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020 secondo il decreto-legge 18/2020, ma che successivamente non richiedono ulteriori trattamenti. Per i datori di lavoro nei settori dell'Artigianato e della Somministrazione, rientranti nei Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del D.lgs 148/2015, l'accesso all'esonero è subordinato al rispetto di specifici limiti temporali: possono accedervi coloro che hanno fruito delle 9+9 settimane di integrazione salariale previste dai decreti 18/2020 e 34/2020 prima del 15 agosto 2020, con periodi collocati anteriormente a tale data e a cavallo del 13 luglio 2020. La misura rappresenta un regime di alternatività: l'azienda non può contemporaneamente richiedere ulteriori trattamenti di integrazione salariale e beneficiare dell'esonero contributivo, dovendo scegliere quale strumento utilizzare per il sostegno economico.
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Riferimento normativo
Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 17-05-2021
Messaggio n. 1956
OGGETTO: Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori
trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di
autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di
integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di
cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, all’articolo 3, un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i
trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno
ordinario) introdotti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge.
L’Istituto ha provveduto a fornire le indicazioni operative, per la fruizione dell’esonero in
oggetto, con la circolare n. 105/2020 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13
novembre 2020 e n. 30 del 5 gennaio 2021.
Come indicato nella citata circolare n. 105/2020, possono accedere all’esonero in trattazione i
datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di
integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive
modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come già precisato nella sopra richiamata circolare, possono accedere alla misura in discorso i
datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge
n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Ciò premesso, si evidenzia che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei
Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148
(settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, e
successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda
all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai
fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-
legge n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione
di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
Al riguardo, alla luce delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, si chiarisce che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’articolo 3
del decreto-legge n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del
medesimo decreto-legge, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano
fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n.
34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di
continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni in ordine alle modalità con cui le
Strutture territoriali dovranno effettuare i controlli circa la corretta fruizione dell’esonero in
parola.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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L'esonero contributivo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 104/2020 è strettamente correlato ai trattamenti di integrazione salariale, alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, e ai Fondi di solidarietà alternativi disciplinati dal D.lgs 148/2015. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il regime di alternatività tra l'esonero e i trattamenti di integrazione salariale, nonché i limiti temporali e le settimane fruibili secondo i decreti emergenziali COVID-19, per determinare correttamente l'accesso alla misura e il rispetto dei vincoli normativi.
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