Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa
Come devono essere versati i contributi contrattuali previsti dai CCNL quando gli obblighi contributivi previdenziali sono sospesi per legge?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1946/2020 chiarisce che la sospensione degli obblighi contributivi stabilita dai decreti-legge del 2020 riguarda esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali, ma NON interessa i contributi contrattuali derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo significa che le aziende, anche quando hanno la sospensione dei versamenti obbligatori, devono comunque versare i contributi contrattuali secondo le modalità previste dai rispettivi CCNL applicati.
La normativa prevede tre scenari tipici: nel primo caso, l'azienda versa solo i contributi contrattuali (sospendendo quelli previdenziali); nel secondo caso, l'azienda effettua conguagli di anticipazioni già pagate all'INPS e versa i contributi contrattuali; nel terzo caso, l'azienda rimanda il versamento dei contributi contrattuali al momento della ripresa degli obblighi contributivi, accumulandoli nei mesi successivi.
Dal punto di vista operativo, le aziende devono compilare correttamente la dichiarazione Uniemens indicando nella sezione "ContribAssistenzaContrattuale" il codice del CCNL applicato e l'importo dei contributi contrattuali da versare. Gli importi sospesi vanno invece esposti nella sezione "AltrePartiteACredito" con il codice di sospensione appropriato. Il modello F24 rifletterà solo i versamenti effettivamente dovuti (contributi contrattuali e eventuali contributi obbligatori non sospesi).
Aspetto rilevante per le aziende: i contributi contrattuali versati vengono trasferiti dall'INPS ai destinatari individuati dai vari CCNL, indipendentemente dalla sospensione contributiva. Questo garantisce che i fondi contrattuali (ad esempio per previdenza complementare, sanità integrativa, ecc.) continuino a essere alimentati anche durante i periodi di sospensione degli obblighi previdenziali ordinari.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-05-2020
Messaggio n. 1946
OGGETTO: Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai
CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi
contributivi stabilita in via legislativa
Con recenti circolari e messaggi l’Istituto ha emanato disposizioni volte a consentire la corretta
applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione degli obblighi contributivi recate dal
decreto-legge 2 marzo 2020,n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dal decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23.[1]
Tali disposizioni dettano, con riguardo ai datori di lavoro privati, le modalità di compilazione
delle dichiarazioni contributive Uniemens in funzione degli obblighi contributivi aziendali e
dell’applicazione delle norme in materia di sospensione dei relativi versamenti.
Le aziende utilizzano le dichiarazioni contributive Uniemens per effettuare, non solo il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, bensì anche il versamento di contributi
derivanti da norme contrattuali previste dai rispettivi CCNL applicati.
In particolare, ogni azienda che effettua detti versamenti indica nell’elemento
<CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia
Aziendale), il codice riferito al CCNL applicato (allo stato, sono censiti 61 codici) e valorizza il
relativo elemento <ImportoContributo> indicando l’importo complessivo dei contributi
contrattuali in questione da versare nel mese. Sulla base delle predette informazioni, l’Istituto,
una volta accertato l’avvenuto versamento, provvede al trasferimento delle somme in
questione ai destinatari individuati dai vari CCNL.
Allo scopo di favorire il corretto assolvimento dei versamenti dei predetti contributi nell’attuale
contesto caratterizzato, da un lato, dalla sospensione degli adempimenti contributivi recata
dalle norme e, dall’altro, dal diffuso utilizzo di strumenti di integrazione salariale per riduzione
o sospensione dell’attività produttiva (sovente anticipati dall’azienda al lavoratore e poi
conguagliati con i versamenti verso l’Istituto), con il presente messaggio, si ribadiscono gli
adempimenti da porre in essere sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia
ai fini dei correlati effetti finanziari.
Si ricorda, inoltre, che la sospensione degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente
la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali e
che, sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella <DenunciaAziendale>, nella
sezione <AltrePartiteACredito>, specificando l’opportuno e corretto codice di sospensione
nell’elemento <CausaleACredito> e il relativo importo sospeso nell’elemento
<SommeACredito>.
Ciò premesso, si riportano di seguito tre esempi di compilazione della denuncia aziendale che,
nell’attuale contesto normativo ed economico, assumono una loro tipizzazione.
1. Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi
nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa
l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e
negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al
CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà
l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.
Pertanto, a titolo di esempio:
- contributi dovuti: € 10.000,00 (<TotaleADebito>)
- contributi sospesi: € 10.000,00 (<SommeACredito> con riferimento ai codici di
sospensione)
- contributi contrattuali: € 100,00 (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei
contributi contrattuali)
- versamento a mezzo F24: € 100,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
2. Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto
dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali.
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi
nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme
pagate per conto dell’INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà
FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa
l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti,
nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi
<ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato
e l’importo dei versamenti del mese. Laddove l’importo dei conguagli effettuati è superiore a
quello dei contributi contrattuali, non risulterebbero obblighi di versamento.
Pertanto, a titolo di esempio:
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- conguaglio per anticipazioni datore di lavoro c/o INPS: € 2.000,00
- contributi contrattuali: € 100,00
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si
chiude con un credito a favore dell’azienda, pari a € 1.900,00 (somme a conguaglio –
contributi contrattuali)
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
3. Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa
degli obblighi contributivi
In tal caso, l’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi
nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali
solo alla ripresa degli obblighi contributivi.
Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione
contributiva, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di
assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo
campo; nell’elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al
massimo a quello dei contributi dovuti. Nell’Uniemens in cui si riprendono gli obblighi
contributivi, l’azienda continua a valorizzare, nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento
<ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza
contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell’elemento <ImportoContributo> l’importo
complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.
Pertanto, a titolo di esempio:
Competenza Marzo 2020
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si
chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.
Competenza Aprile 2020
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si
chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai soggetti destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.
Competenza Maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva)
- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 00,00
- contributi contrattuali: € 300,00 (€ 100,00 per ognuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio, con valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: € 10.300,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 300,00.
Inoltre, entro il 31 maggio l’azienda è tenuta a riprendere il versamento dei contributi sospesi,
che può essere effettuato in soluzione unica (€ 20.000,00) ovvero in cinque rate mensili di
eguale importo (€ 4.000,00), la prima delle quali con la stessa scadenza di cui sopra, sulla
base delle istruzioni che verranno fornite successivamente dall’Istituto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] In particolare, cfr. le circolari n. 37/2020 e n. 52/2020 e i messaggi n. 1754/2020 e n.
1789/2020.
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Il Messaggio INPS 1946/2020 è essenziale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono dichiarazioni Uniemens, sospensione contributiva, contributi contrattuali CCNL e versamenti F24 durante periodi di crisi economica. La normativa coordina decreto-legge 9/2020, decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 23/2020, affrontando tematiche di conguaglio anticipazioni, cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno di solidarietà FIS in relazione agli obblighi dichiarativi aziendali.
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