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Messaggio INPS 194/2021

Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori

Pubblicato: 17/01/2021 In vigore dal: 17/01/2021 Documento ufficiale

Come funziona il recupero automatico delle quote di pensione versate indebitamente a creditori pignoratizi dopo il decesso del pensionato secondo il Messaggio INPS 194/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 194/2021 disciplina il recupero automatico delle somme che l'INPS ha versato a creditori pignoratizi quando la pensione del debitore si è estinta per decesso. Quando un pensionato muore, la sua pensione cessa immediatamente, ma a causa dei tempi di elaborazione dei pagamenti, l'INPS potrebbe aver già versato quote di pensione a soggetti terzi creditori (banche, società finanziarie, creditori con pignoramento) per mensilità successive al decesso. In questi casi sorge un credito dell'INPS verso il creditore pignoratizio per il recupero delle somme versate indebitamente.

La normativa prevede che il recupero avvenga automaticamente attraverso il sistema UNIPAGA quando il creditore è una persona giuridica (società, banche, intermediari finanziari) titolare di flussi mensili di versamento. L'INPS compensa automaticamente gli importi dovuti sugli accredimenti futuri destinati al creditore, indipendentemente dal titolo della singola quota (pignoramento, cessione del quinto, traslazione da stipendio). Se i versamenti mensili non sono sufficienti, la compensazione prosegue nei mesi successivi fino al completo saldo.

Gli importi compensati sono visibili nei prospetti di rendicontazione mensili inviati ai creditori, contrassegnati con il segno negativo (-) e la causale "Compensazione - Trattenute per pignoramento/cessione a favore di persone giuridiche". Per le persone fisiche o per creditori con una sola quota di ammortamento, il recupero rimane a carico della struttura territoriale INPS competente.

La prescrizione delle quote indebite post mortem è di dieci anni dalla data di acquisizione dell'informazione del decesso. Il Messaggio invita inoltre tutti i creditori persone giuridiche a comunicare il proprio indirizzo email ordinario a unipaga.gdp@inps.it per ricevere automaticamente i prospetti di rendicontazione mensili, specificando codice fiscale e ragione sociale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 18-01-2021 Messaggio n. 194 OGGETTO: Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori Premessa L’INPS, nel provvedere al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici, effettua contestualmente il versamento in favore di soggetti terzi creditori di quote di pensione oggetto di prelievo per effetto di pignoramenti presso terzi. Ciò analogamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari per effetto di contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o di traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio. Le procedure sottostanti il pagamento mensile delle pensioni impongono tempistiche di elaborazione anticipate affinché i mandati di pagamento, ivi compresi quelli a favore di soggetti terzi, vengano emessi in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi di effettiva erogazione. Tale processo può comportare il versamento a favore dei creditori pignoratizi di quote di pensione indebite per il verificarsi di eventi sopravvenuti, quale per l’appunto il decesso del titolare della pensione, che determinano l’eliminazione della pensione medesima. In tali circostanze sorge il diritto di credito a favore dell’INPS dalla data in cui si è verificato il decesso e la conseguente azione di ripetizione deve avere ad oggetto non solo i ratei di pensione pagati indebitamente, ma anche le quote di pensione prelevate e versate a favore di soggetti terzi in qualità di creditori. Oltretutto, nei casi di intempestiva eliminazione della pensione - ad esempio, per tardiva comunicazione di decesso del pensionato - le quote di pensione indebite possono riguardare anche diverse mensilità. In proposito si rammenta che la prescrizione delle quote di pensione indebite post mortem, analogamente a quanto avviene per i ratei di pensione, si compie in dieci anni e che il dies a quo del decennio decorre dalla data di acquisizione dell’informazione del decesso anche nei casi di pluralità di ratei indebiti pagati. Per quanto sopra, nell’ottica di semplificare l’azione amministrativa, qualora il terzo percettore di quote indebite nella qualità di creditore pignoratizio sia una persona giuridica e sia nel contempo titolare di flussi di versamento mensili aventi ad oggetto più quote di pensione prelevate per piani di ammortamento riconducibili a procedure esecutive o anche a contratti di finanziamento, l’INPS provvede al recupero in automatico delle proprie ragioni creditorie mediante compensazione delle somme spettanti su detti flussi ai sensi dell’articolo 1241 c.c. Tale funzione automatica, che era stata attivata per le società finanziarie cessionarie di quote di pensione (cfr. il messaggio n. 4098/2016), di recente è stata messa a regime anche per i pignoramenti presso terzi. Diversamente, qualora il creditore pignoratizio sia una persona fisica o comunque una persona giuridica titolare di un’unica quota di ammortamento, la restituzione delle quote indebite riscosse è a cura della Struttura territoriale competente. 1. Compensazioni gestite centralmente dal sistema di pagamento “UNIPAGA” Come anticipato in premessa, in presenza di flussi di pagamento in favore di una persona giuridica, il recupero delle quote indebite avviene automaticamente sui versamenti mensili futuri disposti in suo favore dall’Istituto attraverso il sistema “UNIPAGA”. Il recupero delle somme viene effettuato sul totale degli importi spettanti al creditore e, quindi, a prescindere dal titolo delle singole quote di pensione (pignoramenti presso terzi, contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio). Nell’ipotesi in cui i flussi mensili siano incapienti rispetto all’importo da recuperare la compensazione viene replicata nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Detti importi oggetto di compensazione automatica sono visualizzabili nel prospetto di rendicontazione inviato mensilmente ai creditori ed evidenziati nell’apposita sezione, in quanto contraddistinti dal segno negativo (-) e dalla relativa causale: “Compensazione - Trattenute per pignoramento/cessione a favore di persone giuridiche”. 2. Aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica ordinaria ai fini della trasmissione automatica dei prospetti di rendicontazione mensili L’INPS invia mensilmente in automatico all'indirizzo e-mail del soggetto creditore presente in “UNIPAGA” un prospetto riepilogativo contenente tutte le informazioni necessarie all’individuazione delle singole posizioni creditizie ad esso riferite. Al fine di poter estendere tale invio a tutte le persone giuridiche e offrire una rapida consultazione degli importi rendicontati, si invitano tutte le società interessate, che non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la suddetta registrazione, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) alla casella unipaga.gdp@inps.it e specificando nell’oggetto “UNIPAGA - inserimento/aggiornamento indirizzo mail creditore”. La suddetta comunicazione deve essere fornita anche in caso di variazione dell'indirizzo e-mail attualmente presente in procedura e deve pervenire esclusivamente da parte dei soggetti titolari del credito. Per rendere agevole la corretta individuazione della posizione creditizia del soggetto richiedente è necessario specificare sempre il codice fiscale e la ragione sociale della società. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 194/2021 riguarda il recupero crediti, la compensazione legale ex articolo 1241 c.c., i pignoramenti presso terzi e le cessioni di quote di pensione. È rilevante per società finanziarie, intermediari creditizi e banche che gestiscono flussi di versamento da pensioni, nonché per commercialisti che assistono creditori pignoratizi nella gestione delle rendicontazioni INPS e nella verifica delle compensazioni automatiche applicate dal sistema UNIPAGA.

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