Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1921/2022

Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF. Istituzione dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Chiarimenti

Pubblicato: 04/05/2022 In vigore dal: 04/05/2022 Documento ufficiale

Quali datori di lavoro possono continuare a beneficiare dell'esenzione dal versamento del contributo ex CUAF dopo l'introduzione dell'assegno unico universale?

Spiegato da FiscoAI
Con l'istituzione dell'assegno unico e universale dal 1° marzo 2022, sono cessati gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari (AF) per i nuclei con figli. Tuttavia, il legislatore non ha modificato gli obblighi contributivi relativi al contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari) per i datori di lavoro. I datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, come previsto dall'articolo 49, comma 2, della legge 88/1989 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 663/1979, possono continuare a beneficiare dell'esenzione dal versamento del contributo ex CUAF. Questa esenzione rimane valida a condizione che garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge per tutti i nuclei familiari che non rientrano nella platea dell'assegno unico universale. In pratica, gli enti non profit devono mantenere prestazioni familiari equivalenti a quelle di legge per i nuclei senza figli (coniugi, fratelli, sorelle, nipoti e soggetti con infermità), poiché per questi ultimi continuano a vigere ANF e AF.

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Riferimento normativo

Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF. Istituzione dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 05-05-2022 Messaggio n. 1921 OGGETTO: Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF. Istituzione dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Chiarimenti Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo. Al contempo, al comma 3 dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo è previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e di cui all'articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (TUAF), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Pertanto, con l’introduzione dell’assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955). Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022). Tanto premesso, si rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali. Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, e all’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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L'esenzione dal contributo ex CUAF riguarda specificamente i datori di lavoro non profit secondo la legge 88/1989 e il decreto-legge 663/1979. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare se i loro clienti rientrano in questa categoria e se mantengono il trattamento di famiglia per i nuclei esclusi dall'assegno unico universale. La normativa coordina il sistema contributivo con l'introduzione dell'assegno unico e universale, mantenendo obblighi differenziati per ANF, AF e contributi ex CUAF.

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